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Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi fondamentali
Il Comune di Comitini è un ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività
generali secondo principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della
Repubblica, dalle leggi della Regione siciliana e dal presente statuto,
rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il
progresso civile, sociale ed economico.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al
presente statuto e la sua potestà ha come riferimento l'ambito territoriale.
Art. 2 Finalità e programmazione
La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo
attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del
Comune.
Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti
locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione
ed al metodo della programmazione.
Il Comune ha potestà normative che esercita secondo le previsioni del presente
statuto.
L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini
e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità di
trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di
realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi
infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la
potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune partecipa alla
formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli
obiettivi.
Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della Comunità,
l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla educazione
permanente e ricorrente, l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi
regionali presenti, secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e
della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della
città.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti
i cittadini ed in particolare per i giovani, anche in collaborazione con le
organizzazioni del volontariato.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità
di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la
promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle
esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche
istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni
azione di guerra tra i popoli.
L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
Art. 3 Sede e territorio
La sede comunale è nel centro storico "piazza Bellacera".
Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con
il piano topografico di cui al l'Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
approvato dall'Istituto centrale di statistica e si estende per km. 21.690
confinante con i comuni di Agrigento, Aragona, Favara e Grotte.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 4 Gonfalone e stemma
Il gonfalone e lo stemma del Comune di Comitini sono quelli storici. L'uso e la
riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 5 Albo pretorio ed informazione
Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e
della massima conoscibilità.
Nel municipio e nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi,
facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di
atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale
forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura
l'affissione degli atti.
Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività
del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità.
Art. 6 Statuto
Lo statuto contiene le forme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme
costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica,
dello statuto e delle leggi della Regione Sicilia. Ad esso devono conformarsi i
regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'Art. 1,
comma 1, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese
le forme di preventiva consultazione popolare.
Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di
esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva
conoscibilità.
Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3
dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
Art. 7 Regolamenti
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati
dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di
modificarli ed abrogarli. La potestà regolamentare è esercitata secondo i
principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto e dalle leggi.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo sono
pubblicati per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno
successivo al l'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta
ufficiale di regolamenti del Comune.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo
l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque
essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva
conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esse demandate dalla legge e dallo statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la
relativa intestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme
regolamentari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 8 Titolari dei diritti di partecipazione
Le disposizioni del presente capitolo dello statuto comunale si applicano, fatta
eccezione per l'esercizio del voto nei referendum, oltre ai cittadini iscritti
nelle liste territoriali del Comune di Comitini:
a) ai cittadini residenti nel Comune di Comitini non ancora elettori, che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti nel Comune di Comitini ma che nel Comune
esercitano la propria attività di lavoro e di studio certificata secondo le
norme regolamentari;
c) agli emigrati provenienti dal Comune di Comitini nel periodo in cui tornano
a soggiornarvi;
d) agli immigrati comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune.
Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la
comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti
preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio
prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani
alle scelte della comunità locale.
Art. 9 Diritto di accesso
Ai cittadini singoli od associati, che abbiano interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti
dell'amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali,
secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di acceso gli atti che le disposizioni legislative
dichiarano riservati e sottoposti al limite di divulgazione e quelli
esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina
anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito nonché dette
norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
Art. 10 Diritto di informazione
Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni
sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli
atti.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per
gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di
generalità.
La giunta comunale adotti i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei
a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e
disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'Art. 26 legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 11 Iniziativa popolare
I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio
comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una
relazione illustrativa, che rechi non meno di cento sottoscrizioni raccolte nei
tre mesi precedenti al deposito.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare
entro tre mesi dal deposito.
Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio
comunale per illustrarla.
Il progetto per essere accolto deve avere i requisiti della pubblica utilità.
Art. 12 Interventi nel procedimento amministrativo
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi
espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di
soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super
individuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha
l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale
contenente le indicazioni previste dalla legge.
Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari
o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è
consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione
all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea
pubblicizzazione e informazione.
Le specifiche norme di applicazione vengono demandate ad apposito regolamento
che stabilirà anche i meccanismi di individuazione dei responsabili del
procedimento.
Art. 13 Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere
possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su
specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60
giorni dal sindaco, dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della
natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea
forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità
dell'istanza.
Art. 14 Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi
dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse
generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'Art. 13, determina la procedura della
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo
competente, il qua le procede nell'esame e predispone le modalità di intervento
del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non
ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni giorni dalla
presentazione.
4. &nbs0;Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere
può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo
o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è
comunque tenuto a far porre la petizione all'ordine del giorno della prima
seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è
garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 15 Proposte
1. Numero 50 cittadini possono avanzare proposta per l'adozione di atti
amministrativi di pubblica utilità che il sindaco trasmette entro 60 giorni
successivi all'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei
servizi interessati e del segretario, nonché dell'attuazione relativa alla
copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro i 30
giorni dalla trasmissione degli atti.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
Art. 16 Norme associative, rapporti con il Comune e diritto di udienza
Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme
associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione
all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi
comunali.
In particolare le organizzazioni del volontariato, comunque costituite, potranno
svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della consulta
permanente del volontariato istituita dal consiglio comunale.
Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle
iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato.
Con apposito regolamento sarà istituito un albo, aggiornato annualmente ove
verranno iscritti, a domanda, gli organismi associati operanti nel Comune e
stabilirà le modalità per l'esercizio di utenza.
Il consiglio comunale può istituire consulte di settori su tematiche di
interessi locali.
La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati in
apposito regolamento.
Art. 17 Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva
competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che
debbono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di
tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su
materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nel l'ultimo
quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il corpo elettorale con almeno 150 sottoscrizioni;
b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i
tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della
consultazione.
Art. 18 Referendum consultivo
Il consiglio comunale può provvedere, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, ad indire referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di
propria competenza, con l'eccezione:
a) bilancio e conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
c) di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti
obbligazionari;
d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende od istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende
l'attività deliberativa del medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di
quanto previsto nel presente articolo.
Art. 19 Referendum consultivo di iniziativa popolare
Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia
stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno 150
sottoscrizioni, tra gli aventi diritto, raccolte nei tre mesi precedenti.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere
relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con
eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo,
nonché:
a) dei provvedimenti inerenti alle elezioni, nomina, designazione, revoche o
decadenze;
b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e
delle aziende speciali;
c) degli atti relativi ad imposte e tasse;
d) dei bilanci preventivi e consuntivi.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare gli
organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il
consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3, decide se il referendum non debba più
avere corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova
formulazione del quesito.
La discussione e la determinazione sul risultato del referendum debbono essere
effettuate dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito
della votazione.
Art. 20 Disposizioni sul referendum
Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento del referendum, per le
informazioni dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici,
associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di
iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il
15 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di
iniziativa popolare, si segue l'or dine di deposito presso il consiglio
comunale.
I referendum sono indetti dal sindaco.
Art. 21 Effetti del referendum
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il
consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 22 Organi
Sono organi del Comune: il consiglio, il presidente del consiglio, il sindaco e
la giunta.
Ad essi si applicano le norme vigenti in materia di elezioni, nomina, durata in
carica ed inoltre, di eleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione,
decadenza, dimissione e responsabilità.
Art. 23 Organi elettivi del Comune
Gli organi elettivi del Comune sono il consiglio comunale, il presidente, il
vicepresidente del consiglio ed il sindaco, mentre la giunta municipale è di
nomina sindacale. Essi durano in carica quattro anni, nell'ambito de gli organi
collegiali dovrà essere assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ai sensi
della legge n. 125/91.
E' fatto obbligo ai candidati ed alle liste dei candidati, all'inizio della
campagna elettorale per il rinnovo degli organi, di presentare alla segreteria
del Comune il preventivo di spesa per la campagna elettorale ed il successivo
dettagliato rendiconto, corredato di fatture.
Il segretario comunale ha l'obbligo di rendere pubblici tali atti mediante
affissione all'albo pretorio.
Art. 24 Elezioni del consiglio comunale
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate
dalla legge.
Art. 25 Funzionamento del consiglio comunale subito dopo le elezioni
La prima convocazione del consiglio comunale è predisposta dal presidente
uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da
notificare almeno 10 giorni prima.
Qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo
eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ed a cui
spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione
del presidente.
Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo
adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.
La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i
consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Quindi il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida o
surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente e di un
vicepresidente, secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 26 Competenze del presidente del consiglio comunale
1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio comunale di propria
iniziativa o quando lo richiede 1/5 dei consiglieri per la trattazione di
argomenti di competenza deliberativa del consiglio ovvero dietro richiesta del
sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni
dalla richiesta.
2. Il presidente presiede il consiglio e dirige il dibattito, ne garantisce il
confronto democratico fra le parti, ne fissa la data per le riunioni ordinarie e
straordinarie diramando gli avvisi di convocazione sottoscritti dallo stesso.
In sua assenza la presidenza viene assunta dal vicepresidente secondo le norme
del regolamento.
In caso di assenza o impedimento del vicepresidente il consiglio comunale è
presieduto dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di
preferenze individuali.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente secondo le modalità
stabilite, il quale presiede il dibattito per gli adempimenti previsti dalla
legge, dallo statuto e dal relativo regolamento e compatibilmente con questi dà
la precedenza alle proposte del sindaco.
4. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal
regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della
discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine. Inoltre come
previsto dal regolamento garantisce le prerogative ed i diritti dei consiglieri.
5. Spetta al presidente del consiglio comunale l'attivazione delle commissioni
consiliari.
Art. 27 Attività del consiglio comunale
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie. Ogni sessione comprende più sedute.
2. Si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente due volte l'anno: entro
il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in
concomitanza all'approvazione del bilancio e dell'attività programmatica. Si
riunisce in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno, per
determinazione del presidente, per richiesta del sindaco o di 1/5 dei
consiglieri.
3. Il consiglio è altresì convocato per iniziativa del Comitato regionale di
controllo e/o dall'Assessorato regionale degli enti locali, nei casi previsti
dalla legge e previa diffida.
4. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e
secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
5. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa
motivata determinazione del presidente o richiesta del sindaco.
6. Le proposte di deliberazione consiliare e le motivazioni iscritte all'ordine
del giorno con i relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale
almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di
un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il
numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del
giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni
l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Gli eventuali astenuti
presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
8. Ogni deliberazione del consiglio comunale si in tende approvata quando ha
ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le
deliberazioni per le quali la legge prevede espressamente un quorum diverso.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o
il regolamento del consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.
10. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il
proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle
funzioni.
11. Il sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle
riunioni di consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire
alle medesime riunioni senza diritto di voto.
12. Commissione di indagine. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e
comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare
l'istituzione di una commissione di indagine, definendosi nel contempo
l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare. Il
consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti
composte con criterio, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di
almeno un rappresentante per ogni gruppo, la composizione ed il funzionamento
delle dette commissioni saranno stabilite con apposito regolamento.
Art. 28 Competenze del consiglio comunale
Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, ha autonomia organizzativa
e funzionale, esercita la potestà e le competenze previste dalla legge,
determina e concretizza gli indirizzi politici e svolge le sue attribuzioni
conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della
programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale,
regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individualizzazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari al l'azione da svolgere.
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Il consiglio comunale delibera ogni atto relativo agli indirizzi di carattere
generale idonei a consentire l'efficace e l'efficiente svolgimento della
gestione dei servizi.
Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri
enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli
stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente
istituzionale.
La competenza del consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali di
indirizzo a contenuto generale:
a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari
ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse dal
bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i piani
particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle
dette materie;
b) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la Provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;
c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e
di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società mediante convenzione;
e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al
Comune dei beni e servizi a carattere continuativo;
i) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici
incanti o può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o
forniture.
Art. 29 Assistenza alle sedute e verbalizzazioni
Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di
redigere il processo verbale della seduta, che sarà appositamente collazionato,
numerato e datato progressivamente e registrato nell'apposito registro.
Nel caso che il segretario è obbligato per legge ad allontanarsi dalla sala
consiliare è sostituito nelle funzioni dal vicesegretario che lo sostituisce
anche in caso di assenza o impedimento.
Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto,
numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono
essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri
intervenuti nel dibattito.
Debbono essere evidenziati analiticamente tutti i fatti che determinano
turbativa dei lavori consiliari o che hanno comunque rilevanza procedurale.
Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale
devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal consigliere
anziano.
Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità
stabilite dal proprio regolamento.
Art. 30 Il consigliere anziano
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per voti, nei
modi che la legge ed il regolamento gli assegnano.
Art. 31 Gruppi consiliari
Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare la cui costituzione
è disciplinata dal regolamento del consiglio, dovrà essere annunziata nella 1ª
seduta consiliare e di essa dovrà esserne data comunicazione al segretario
comunale.
I consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino la
propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
Art. 32 Consiglieri
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge:
essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno
diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente, e degli atti
preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie
all'esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti deliberativi nei modi
previsti dal regolamento.
La richiesta di copia degli atti deliberativi deve essere oggetto di specifica
annotazione e di successiva verifica a che risponda concretamente a specifiche
esigenze di "compiti d'istituto" dei consiglieri e non ad esigenze diverse.
Ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo saranno
trasmesse copie delle delibere previste da specifiche disposizioni di legge.
I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza
vincoli di mandato, essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni
espresse e per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che tali
comportamenti non abbiano rilevanza penale.
I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo
reputano opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulta obbligatoria per
legge.
Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende od enti dipendenti dal medesimo,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
I consiglieri comunali hanno diritto di esercitare attività ispettiva
presentando interrogazioni presso le quali il sindaco è tenuto a rispondere
entro 30 giorni dalla presentazione presso la segreteria del Comune.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di assessore.
Pertanto il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di
dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare, se
non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non
prescelta.
I consiglieri comunali non possono essere eletti dal consiglio comunale per
incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune né possono
essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Art. 33 Cessazione e decadenza
Il consiglio cessa per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi
componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I poteri del consiglio vengono assunti da un commissario nominato secondo le
modalità previste dal l'Art. 11, comma 2°, della legge regionale n35/97.
Il commissario nominato dall'Assessorato regionale degli enti locali deve
restare in carica fino al rinnovo degli organi per le scadenze naturali e le
nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile successiva a tale
scadenza.
Art. 34 Pubblicità della situazione patrimoniale
Gli atti di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, relativi alla
situazione patrimoniale, ai redditi, sono depositati presso l'ufficio di
segreteria del Comune, e pubblicati previo avviso all'albo pretorio da parte del
segretario, e sono liberamente consultabili da chiunque.
Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro 60 giorni da
ciascuna scadenza.
Art. 35 Diritti e doveri dei consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal
regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in
modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri
previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del predetto statuto si intende per "giusto procedimento" quello
per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva
istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 36 La giunta municipale
La giunta municipale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede, e da
n. 4 assessori. Essa di regola dura in carica 4 anni. E' nominata dal sindaco
che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune
in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale od a sindaco,
secondo le modalità previste dalla legge.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento,
determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed
eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie
ed esecutive.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni,
presentano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza
del segretario comunale che redige il processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica.
La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per qualsiasi
motivo.
Le dimissioni di assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta
adottata dal sindaco la relativa sostituzione.
Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
consiglio, alla sostituzione de gli assessori decaduti, dimissionari, revocati o
cessati dal l'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne da
comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.
Art. 37 Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazione collegiale.
2. Il sindaco compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, della giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
Art. 38 Funzionamento della giunta
La giunta comunale si riunisce su convocazione del sindaco ogni qualvolta si
rende necessario o il sindaco lo reputi opportuno.
Nel caso di assenza del sindaco la giunta è presieduta dal vice-sindaco.
La giunta è validamente riunita quanto sia presente la maggioranza assoluta di
essi.
Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare
senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a
riferire su particolari problemi.
Dalle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del
segretario comunale liberamente consultabile dai consigli comunali.
Art. 39 Elezioni del sindaco
Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, dai cittadini iscritti nelle
liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia.
Il sindaco presta nella seduta di insediamento, innanzi al consiglio, il
giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
Art. 40 Il sindaco
1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni
di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività
degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e
di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione
della carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 41 Funzioni del sindaco
Il sindaco rappresenta il Comune e presiede la giunta, sovrintende al
funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non
siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune,
degli organi di decentramento del segretario e dei dirigenti.
Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e
i criteri del l'Art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modifiche, come recepito dall'Art. 1, comma 1, lett. H) della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali.
Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto
delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
Il sindaco nomina, entro 10 giorni dalla proclamazione, i componenti della
giunta municipale, scegliendoli tra i consiglieri o i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e tra di essi il vice-sindaco che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento nonché in caso di sospensione della funzione
adottata secondo l'Art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche.
Il sindaco può, in ogni tempo revocare, con proprio provvedimento immediatamente
esecutivo da comunicare al consiglio comunale, al CO.RE.CO. e all'Assessorato
degli enti locali i componenti della giunta ed è tenuto entro 7 giorni a
riferire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del
provvedimento adottato sul quale il consiglio esprimerà le proprie valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi
assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte
di un componente della giunta.
Dichiara la decadenza degli assessori che si sono rifiutati di prestare
giuramento.
Conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua
competenza incarichi a tempo determinato "non superiore a due" che non
costituiscano rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei
all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità.
In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve
essere ampiamente motivato.
Il sindaco ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale
sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti
particolarmente rilevanti.
Annualmente è tenuto a trasmettere dettagliata relazione sull'attività degli
esperti da lui nominati.
Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale esclusa l'indennità
di funzione, previsto per i di pendenti in possesso della seconda qualifica
dirigenziale.
Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni
del consiglio comunale.
Ha competenza di nomina nei casi previsti dalla lett. "N" dell'Art. 32 della
legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91, con esclusione
del proprio coniuge ed i parenti affini entro il secondo grado.
E' tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la
segreteria comunale agli atti ispettivi dei consiglieri comunali.
Le ripetute e persistenti violazioni agli obblighi di cui sopra previsti
dall'Art. 27 della legge regionale n. 7/93 comporta l'applicazione
dell'istituto della rimozione e della sospensione previsti dall'Art. 40 della
legge n. 142/90 così come recepito e modificato dall'Art. 1, lett. G della
legge regionale n. 48/91.
Ai sensi dell'Art. 51 bis della legge n. 142/90 può conferire l'incarico di
direttore generale al segretario.
Svolge inoltre i seguenti compiti.
Art. 42 Attribuzione nei servizi di competenza statale
Il sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e
di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di edilizia, di sanità e
di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
delle funzioni affidategli dalle leggi;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico informandone il prefetto.
Art. 43 Attribuzioni di capo dell'amministrazione
Ha la rappresentanza generale dell'ente e può rappresentare il Comune in
giudizio nei procedimenti giurisdizionali amministrativi come attore o come
convenuto.
Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico-amministrativa del Comune.
Impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi
funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli
uffici e servizi.
Coordina i comizi per i referendum consultativi.
Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio:
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura
al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal
regolamento al segretario comunale;
- sovrintende il corpo di polizia municipale;
- ha facoltà di delegare agli assessori, al segretario comunale l'adozione di
atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non
abbia già loro attribuito;
- interviene quale rappresentante del Comune alla stipula dei contratti rogati
dal segretario comunale;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge;
- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- emette per quanto di sua competenza i ruoli dei tributi, dei canoni e delle
entrate comunali e le relative variazioni;
- adotta ordinanze ordinarie e nei casi previsti dalla legge adotta
provvedimenti contingibili ed urgenti;
- affida l'incarico di messo comunale a dipendenti comunali di ruolo.
Art. 44 Attribuzioni di vigilanza
Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti
anche riservati.
Promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune;
Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite gli organi
preposti;
Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale.
Art. 45 Attribuzioni organizzative
Propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del
giorno nelle sedute.
Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta da lui
presieduta.
Ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un
assessore che assume la qualifica di vice-sindaco, il quale può sostituire il
sindaco nei casi di assenza o impedimento, ai sensi dell'Art. 12, comma 7, legge
regionale n. 7/92.
Delega specifiche attribuzioni che appartengono a materie definite ad omogenee
ai singoli assessori.
Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle
attribuzioni assegnate ad assessori e al segretario comunale.
Il sindaco quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'Art. 15
della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente
della Regione siciliana.
Quando la calamità naturale o l'intervento non possono essere fronteggiati con i
mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture
al prefetto.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 46 Principi strutturali ed organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per
progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individualizzazioni della produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro massima flessibilità del le strutture del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione
della struttura interna.
Art. 47 Struttura dell'ente
L'ordinamento strutturale del Comune è disciplinato con appositi regolamenti in
conformità allo statuto, al l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in
base al criterio di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
il principio di professionalità e di responsabilità.
Il settore si articola in servizi ed uffici, è strutturato secondo uno schema
organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai
piani operativi del consiglio e della giunta.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni del personale per
contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili
professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale,
in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai
compiti e programmi dell'ente.
Ad ogni settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle
funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed
organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito ed a esso possono
essere attribuite con provvedimento motivato del sindaco, indipendentemente
dalla qualifica funzionale, le funzioni di cui al comma 3 dell'Art. 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, con esclusione delle funzioni previste dal comma
68, lett. c), Art. 17, legge n. 127/97. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3 bis, ai responsabili di uffici e
servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate,
nel l'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
Ove sia ritenuto opportuno e necessario, il regolamento organico del personale
disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro,
nell'ambito dei settori.
L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente
secondo le norme del regolamento è articolato in uffici anche appartenenti a
settori diversi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi
assegnati.
Art. 48 Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che
danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa autonoma che possa far
sorgere un conflitto di interesse con l'ente. Lo svolgimento di attività
lavorativa può essere autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento
organico del personale, previa verifica delle condizioni di cui al comma
precedente.
4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina
in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni.
Art. 49 Conferenza dei responsabili dei servizi
Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità
organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la
conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e
diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività
di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, alla conferenza
spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative,
istruttorie ed attuative nei confronti degli organi elettivi, del segretario e
dei funzionari responsabili dei servizi. Questi, al momento in cui intervengono
alla conferenza, hanno funzioni propositive.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono
disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 50 Segretario comunale
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e tutto
quanto riguarda la gestione dell'ente per il raggiungimento degli scopi secondo
principi di efficacia ed efficienza. Allo stesso può essere attribuita dal
sindaco anche la funzione di direttore generale ed in particolare curerà:
a) la direzione degli uffici e dei servizi;
b) le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri
stabiliti in apposito regolamento e col benestare del capo dell'amministrazione;
c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
d) la procedura per l'espletamento delle gare d'appalto e la presidenza delle
gare stesse come previsto dalla legge;
e) roga nell'interesse del Comune i contratti a cui partecipa come
rappresentante del Comune il sindaco;
f) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente nell'ambito delle
direttive di indirizzo e di controllo del sindaco.
Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario adotta atti anche a rilevanza
esterna.
Art. 51 Vice segretario
E' istituito nell'ente la figura del vicesegretario.
Art. 52 Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-coordinamento
1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento,
direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Propone al capo dell'amministrazione sostituzioni, nei casi di accertata
inefficianza solleva contestazioni agli addebiti, propone provvedimenti
disciplinari ed adotta la forma del richiamo scritto o della censura nei
confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.
Art. 53 Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali delle
commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà
di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni
della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di
controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta
pubblicazione all'albo e l'esecuzione dei provvedimenti ed atti dell'ente.
Art. 54 Relazioni sindacali
Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato
giuridico e il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli
organi competenti dell'ente.
Art. 55 Commissioni di disciplina
E' istituita una commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo
delegato, che la presiede, dal segretario comunale o da un suo dipendente
designato all'inizio di ogni anno, dal personale del Comune stesso secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
La normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato, i cui termini ivi
previsti saranno abbreviati di volta in volta a discrezione della citata
commissione, sarà applicata per i dipendenti comunali nei casi previsti dal
comma 9 dell'Art. 51 della legge n. 142/90 recepita dalla Regione e sarà
disciplinata da apposito regolamento.
Art. 56 Programmazione
La relazione previsionale consente la programmazione pluriennale di tutta
l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani e i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere
programmati.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima
dell'approvazione del bilancio di previsione e di competenza.
Art. 57 Forme di gestione
L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi
di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la
produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere
istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di
legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata
previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla
legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forme imprenditoriali la comparazione deve avvenire
tra la gestione diretta e l'affidamento in concessione, quando sussistono
ragioni tecniche ed economiche tali che giustifichino la costituzione di
aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, in
forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero
consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme
di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.
Art. 58 Gestione in economia
I lavori ed i servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 59 Personale a tempo determinato
Per la gestione dei servizi il Comune, per le qualifiche applicabili o di
specializzazione, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto
privato.
Art. 60 Principio di cooperazione
L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più o obiettivi di interesse
comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli
istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese di cooperazione.
Art. 61 Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse,
ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di
iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione
di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge
sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 62 Consorzi
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la
costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti
sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala
qualora non sia conveniente ldi azienda speciale e non sia opportuno avvalersi
delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo
precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente
Art. 61, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del
consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del
consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del
nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in
quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da
parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo
consortile.
Art. 63 Unione di comuni
In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il
consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, nelle forme e con le finalità
previste dalla legge, può costituire unioni di comuni con l'obiettivo di
migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla
collettività.
Titolo V
FINANZE E BILANCIO
Art. 64 Controllo di gestione
Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per
permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia
del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti
contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura dei programmi,
progetti, servizi ed obiettivi.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di
contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente
riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con
riferimento ed economicità degli stessi.
Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione
finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni
informative propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai
funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e
dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione
gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 65 Bilancio e programmazione finanziaria
L'ordinamento finanzio e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di
legge vigenti in materia e specificatamente al decreto legislativo n. 77/95.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31
ottobre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno
osservati i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità,
della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e
finanziario.
Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal
bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a
quello regionale.
Il bilancio e suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della
chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale
da consentire la lettura in modo dettagliato ed intelligibile per programmi,
servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di
ragioneria.
Art. 66 Risultati di gestione
I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti
per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati medianti contabilità
economica.
Essi vengono detenuti dal rendiconto che ricomprende sia il rendiconto
finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della
giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in
rapporto alle risorse applicate.
Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio comunale entro il
trenta giugno dell'esercizio successivo.
Art. 67 Regolamento di contabilità
Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui
al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla
legge dello Stato con decreto legislativo n. 77/95.
Art. 68 Forme di controllo economico interno della gestione
Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
- per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
- per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi di governo
(sindaco ed assessori), organi di controllo e di indirizzo (consiglio e
consiglieri comunali), ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva
dell'attività amministrativa;
- per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del collegio dei
revisori, nei limiti predeterminati dai precedenti articoli.
Il normale strumento di indagine utilizzabile dal collegio dei revisori consiste
nell'indagine, controllo sistematico oltre all'indagine a campione.
La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità
operativa al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia
dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed
interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato
mediante:
a) la pianificazione come processo amministrativo di competenza del consiglio
comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo
dell'amministrazione, mediante i quali si traducono in mete concretamente
conseguibili i bisogni della collettività locale.
Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di
carattere generale e di lungo periodo e, successivamente, l'individuazione degli
obiettivi in coerenza con detti fini;
b) la programmazione quale processo volto all'utilizzo coordinato e razionale
delle risorse finanziarie per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si
concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e nella scelta di
competenza del consiglio comunale e di quello più adeguato, tenuto conto dei
mezzi economici a disposizione.
La programmazione si attua in un arco di tempo predeterminato, inferiore, nella
sua durata, rispetto a quello della pianificazione correlato al bilancio
pluriennale dell'ente.
Il programma è articolato in progetti consistenti in una serie di operazioni
volte a conseguire uno specifico obiettivo;
c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale quale
articolazione dei periodi annuali e dei piani pluriennali, cioè nella
determinazione degli obiettivi di breve periodo in coerenza con quelli di medio
e lungo periodo (programmazione pianificazione).
Tale fase, essendo rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a)
e b) e, quindi nella prevalenza dell'aspetto operativo su quello politico
amministrativo, è demandata alla competenza della giunta comunale e, per quanto
riguarda l'aspetto tattico-attuativo, al segretario e ai responsabili dei
servizi.
Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli
scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un
concreto controllo giuridico e contabile sui modi di erogazione della spesa.
d) la verifica e le analisi dei risultati ottenuti che saranno oggetto di
apposite relazione, sulle quali, in caso di esito negativo, saranno indicati
necessari rimedi a li vello organizzativo e programmatori per determinare un
miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità de gli stessi o per attuare
un processo amministrativo portatore di maggiore economicità gestionale.
PROPRIETA' COMUNALE
Art. 69 Beni comunali
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del
complesso dei beni di cui dispone.
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civili, si deve fare riferimento
alle disposizioni delle leggi specifiche che regolano al materia.
Beni demaniali:
- sono demaniali quei beni di proprietà del Comunale che appartengono ai tipi
indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù
eventualmente istituite a favore dei beni stessi.
Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro per legge. Alla
classificazione è competente il consiglio comunale.
Beni patrimoniali:
- i beni che appartengono al Comune e che non sono assoggettati al regime del
demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione
economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati
ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla
legge.
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono
un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali
vengono soddisfatti i pubblici bisogni.
Inventario: di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve
essere redatto un apposito inventario.
Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il
titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta
tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della
conservazione dei titoli, atti, carte e scrittura relative al patrimonio.
Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione
sia al conto consuntivo.
L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che
concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione
dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento
dell'inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento
nell'ambito dei principi di legge.
CONTRATTI
Art. 70 Scelta del contraente
Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune devono
essere preceduti, di regola, dai pubblici incanti.
In materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, si farà ricorso a
modalità di gara diverse dai pubblici incanti, previa autorizzazione consiliare.
Sono fatte salve comunque le disposizioni di legge emanate dalla regione.
Con proprio regolamento sarà disciplinata dettagliatamente la materia relativa
alla normativa contrattuale.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 71 Disposizioni finali e transitorie
1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, restano in vigore
le norme già adottate dal Comune purché non in contrasto con la legge n. 142 del
1990, legge regionale n. 48/91 e il presente statuto.
2. Le norme statutarie relative all'elezione degli organi ed a quelli da questi
dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima
elezione del consiglio comunale.
Nelle more continuano ad applicarsi le norme previgenti alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 7/92.
Art. 72 Entrata in vigore dello statuto
Il presente statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale è affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione o successivo all'avvenuta
affissione all'albo pretorio, se posteriore.
Adottato con deliberazione consiliare n. 53/98, annullato parzialmente dal
CO.RE.CO. centrale con decisione n. 5118/4759 del 3 giugno 1999. Riadottato con
deliberazione consiliare n. 84/99 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. con decisione
n. 586/400 del 3 febbraio 2000. |