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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 31 DEL 09/072004
ART. 1
OGGETTO
Il Comune fornisce, per uso potabile ed igiene, escluso qualsiasi uso
industriale (per funzionamento di macchine ed altri speciali attrezzi
industriali), l’acqua alle utenze di stabili situati lungo le strade provviste
delle apposite condutture comunali.
La fornitura di acqua viene concessa ai proprietari degli stabili, ma tuttavia
può anche essere concessa ai locatari che la richiedono, previa richiesta e
relativo contratto.
ART. 2
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DELLA FORNITURA
La richiesta della fornitura di acqua , dovrà essere fatta su apposito modello
fornito dal Comune per la stipula del contratto medesimo. Tutte le vecchie
concessioni potranno essere regolarizzate da parte degli interessati.
Qualora per eseguire la fornitura dell’acqua sia necessario la messa in opera di
tutta o parte della conduttura su beni di proprietà di terzi, l’utente che ha
fatto la richiesta, dovrà ottenere preventivamente il regolare nulla osta da
parte del proprietario, per la servitù di acquedotto che verrà a costituirsi, la
quale dovrà risultare da esplicita dichiarazione di consenso del proprietario
per il collocamento delle condutture ed eventuali apparecchi necessari
all’erogazione dell’acqua, nonché l’eventuale rimozione o modifica dei medesimi.La
presentazione della richiesta di cui sopra implica la esplicita ed integrale
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Qualsiasi spesa, attinente alla fornitura dell’acqua, si intende a completo
carico dell’utente.
ART. 3
ANTICIPO SPESE PER LA FORNITURA
L’interessato, contemporaneamente alla richiesta della fornitura dell’acqua
potabile per uso domestico, deve effettuare un versamento sul c.c. postale n.
12335923 di €. 30,00, a titolo di spesa per il relativo allaccio. La ricevuta
deve essere consegnata all’ufficio competente unitamente alla richiesta
d’allaccio debitamente firmata.
ART. 4
INIZIO E TERMINE DELLA FORNITURA
La fornitura dell’acqua, previa stipula di regolare contratto, avrà inizio dalla
data dell’allaccio eseguito dal fontaniere comunale o altro personale
incaricato. Da tale data decorrono i termini per il pagamento del canone.Il
contratto andrà a scadere il 31 Dicembre successivo.
Ove però l’utente non ne dia espressa disdetta a mezzo lettera entro tale data,
si intenderà tacitamente rinnovato per l’anno seguente e così via.
ART.5
UTILIZZO DELL’ACQUA
L’acqua fornita non potrà essere utilizzata per scopi diversi per cui è stata
concessa, e non può essere utilizzata da nessun altro utente. Ogni abuso verrà
perseguito in termini di legge.
ART.6
CAMBIAMENTO DI UTENZA
In caso di vendita dell’immobile, o di cessione in locazione o di esercizio,
l’utente cessante deve darne immediato avviso al Comune verso il quale
continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti fino a che non sia
stata perfezionata la regolare voltura dell’utenza. In caso di mancato avviso al
Comune il contratto continuerà ad aver vigore e l’utente sarà tenuto alla piena
osservanza di tutti gli obblighi assunti e sarà responsabile in proprio di
eventuali danni e infrazioni causati dai suoi successori ai materiali ed
eventuali apparecchiature istallate dal Comune. Il nuovo proprietario o
locatario che intendesse subentrare al vecchio dovrà produrre su apposito
modello da inoltrare al Comune la relativa richiesta di subentro che se accolta
produrrà l’annullamento della precedente e conseguentemente l’estinzione degli
obblighi del precedente utente a decorrere dalla data della presentazione della
richiesta del nuovo utente.
La richiesta di disdetta del contratto senza voltura della presa , comporterà il
conseguente taglio della stessa. La disdetta del contratto con voltura della
presa, comporterà la continuità dell’esistenza della stessa.
Qualora la fornitura dell’acqua sia stata interrotta in seguito al mancato
pagamento di somme dovute al Comune la fornitura non potrà essere ripristinato
se prima il Comune non sia stato soddisfatto del suo credito e degli interesse
dovuti per legge.
ART. 7
VERIFICHE, SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, PENALITA’
L’utente dovrà permettere agli agenti del Comune, in ogni momento ed anche senza
preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui si trova la conduttura ed
altre eventuali apparecchiature necessarie per l’erogazione dell’acqua, inoltre,
uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli agenti del
Comune nell’interesse del buon funzionamento della distribuzione.
Nel caso che l’utente si opponesse a tali accessi, necessari per i controlli che
il Comune riterrà opportuno effettuare, sarà facoltà dello stesso sospendere la
fornitura dell’acqua.
La sospensione opera di pieno diritto,qualora sia constatata l’infrazione, la
manomissione e l’alterazione delle condutture portatrici, e qualunque altra
irregolarità che possa influire al normale funzionamento della distribuzione.
In questi casi l’utente, oltre ad una penale fissa di €. 80,00 dovrà pagare il
prezzo dell’acqua presumibilmente dispersa o sottratta abusivamente stabilito
dall’U.T.C., inoltre, dovrà rimborsare tutte le spese causate dal fatto abusivo,
anche se questo fu commesso da terzi, salva e riservata l’azione del Comune
verso i responsabili.
In qualunque caso il ripristino del flusso sarà subordinato al pagamento di €.
50,00.
L’utente inoltre è responsabile verso il Comune dell’integrità della conduttura,
che va dalla presa stradale allo stabile interessato e sono a carico le
riparazioni di eventuali guasti. Il Comune risponderà solo per danni causati da
fattori naturali alla conduttura principale. Egli, inoltre, deve sempre
denunciare al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero per
non incorrere nelle corrispondenti responsabilità civili e penali.
ART.8
TIPO DELLA PRESA
Il tipo della presa viene determinato a giudizio dell’U.T.C., al quale spetta,
pure, di stabilire la posizione più opportuna per l’allaccio della presa.
L’utente provvederà a sue spese alla realizzazione delle opere murarie secondo
le modalità prescritte dai tecnici del comune. Nel caso che la presa non
risultasse sufficiente in confronto alle unità dei componenti familiari, il
Comune su richiesta dell’interessato, potrà ordinare la sostituzione della
presa, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui tutto ciò si verificasse,
all’utente sarà applicato il doppio del canone annuo e le relative tasse
connesse.
Sono vietati gli allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell’acqua
potabile e quelli di fogna o di qualsiasi altra distribuzione di acqua.
Il comune si riserva la facoltà di accertare attraverso i propri tecnici la
perfetta efficienza dell’allaccio della presa. Nel caso in cui gli incaricati
del comune riscontrassero delle irregolarità, ne daranno immediata comunicazione
agli utenti, che provvederanno ad eliminare gli inconvenienti. Ove ciò non sia
fatto in brevissimo tempo, il Comune potrà sospendere l’erogazione dell’acqua
fino a che l’utente non abbia provveduto.
ART. 9
ESECUZIONE DELLA PRESA
Considerato che al Comune non è stata ancora collaudata l’automazione della rete
idrica, e lo stesso non può avvalersi di tale servizio a favore della
cittadinanza, l’acqua ad uso potabile viene erogata tramite la presa. Le prese
saranno concesse solo se esistono i fabbricati.
Le opere eseguite dalla conduttura principale allo stabile interessato
costituiscono la presa.
Le prese vengono eseguite a cura e spese dell’interessato comprese le eventuali
riparazioni successive all’allaccio, e vanno dalla conduttura principale allo
stabile interessato con esclusione del rubinetto d’arresto esistente nel
pozzetto attaccato alla conduttura principale, e secondo le disposizioni che
verranno impartite dal Comune.
Ad ogni unità abitativa, risultante dall’ufficio anagrafe del Comune, può essere
concessa una sola presa. La fornitura dell’acqua viene assicurata da parte del
Comune esclusivamente ai piedi dello stabile, i condomini sono tenuti, se lo
ritengono opportuno, a fornirsi di vasca di raccolta ai piedi dello stabile.
Il proprietario di una unità abitativa in cui esiste una sola presa, non può
servirsene per alimentare un altro piano dello stesso stabile o altro stabile
anche di sua proprietà o di proprietà altrui, tutto ciò verrà punito in termini
di legge.
L’allacciamento della presa dovrà, comunque, avvenire nel pozzetto di
distribuzione più vicino allo stabile, è consentita previo accertamento tecnico,
la realizzazione di eventuali pozzetti aggiuntivi qualora i pozzetti esistenti
siano troppo distanti dallo stabile da servire, con spese a carico dei
richiedenti.
Una presa esistente può rimanere tale e senza ulteriore spese, solo nel caso che
all’utente che precedentemente abitava l’immobile ne è subentrato un nuovo. Per
il riallaccio di una presa gia esistente, ma a suo tempo disdettata, il
richiedente sarà tenuto a versare la somma di €. 60,00.
La presa esistente in immobili non abitati, se non verranno disdettati, saranno
considerati attivi e saranno inseriti a ruolo a nome del proprietario per il
pagamento del canone e le relative tasse connesse.
ART. 10
ALLACCIO DELLA PRESA
I vecchi nuclei familiari residenti in immobili, già inseriti a ruolo per il
pagamento del canone, che non hanno allaccio di presa per l’acqua ad uso
domestico e che regolarmente sono in regola con i pagamenti, potranno
regolarizzare la loro posizione, richiedendo al Comune l’allaccio della presa
con la relativa sottoscrizione del contratto.
Tutti i nuovi nuclei familiari che verranno a costituirsi successivamente alla
approvazione del presente regolamento, e che risiederanno in immobili sprovvisti
di allaccio di presa per l’acqua potabile ad uso domestico, potranno inoltrare
richiesta del medesimo a questo Comune. Se tale richiesta non verrà soddisfatta
prima della costituzione del nuovo nucleo, gli stessi verranno automaticamente
inseriti a ruolo di ufficio per il pagamento del relativo canone e relative
tasse connesse, a far data dalla costituzione del nuovo nucleo familiare come
risulterà dal modello trasmesso dell’ufficio anagrafe.
ART. 11
PAGAMENTO DEL CANONE FISSO E RELATIVE TASSE CONNESSE
L’acqua verrà addebitata annualmente, in base ad un canone che il Comune
stabilirà annualmente.
Nella bolletta che il Comune invierà agli utenti, per la riscossione del canone
fisso annuo dell’acqua, saranno aggiunte, anche, le tasse relative alla
fognatura e depurazione, anch’esse stabilite annualmente, e la relativa IVA
imposta per legge. L’importo della bolletta dovrà essere versato entro il
termine indicato nella stessa.
Trascorso tale termine, l’utente è tenuto a corrispondere al Comune entro 90
giorni dalla scadenza, il 20% in più dell’importo della bolletta per mora,
trascorso infruttuoso tale termine, il Comune interromperà la fornitura
dell’acqua e provvederà alla riscossione coatta delle somme dovute. Il
ripristino del flusso interrotto in seguito a morosità, è subordinato
all’integrale pagamento del canone ed al pagamento delle sanzioni e more.
L’utente che crede di riscontrare a suo carico nella bolletta un errore potrà
recarsi all’ufficio tributi del Comune per l’eventuale rettifica.
Nel caso in cui il locatario che ha lasciato lo stabile per qualsiasi causa, e
che non sia più reperibile, il canone relativo al pagamento dell’acqua dovrà
essere pagato dal proprietario che se ne assume la piena responsabilità all’atto
della locazione.
Nel caso in cui il,proprietario che occupava un immobile , viene a mancare, il
canone dell’acqua dovrà essere pagato dagli eredi finché gli stessi richiedano
la disdetta o la voltura della presa.
Le utenze condominiali saranno soggette al pagamento del canone per il numero
delle unità servite, abitative o di altra natura, risultante presso l’ufficio
anagrafe comunale anche se sprovviste di presa individuale.
ART. 12
ESONERO PAGAMENTO CANONE FISSO
Sono esonerati dal pagamento del canone acqua e relative tasse connesse, i
Circoli Culturali e Sociali, le Associazioni di Volontariato e le Associazioni a
scopi Sociali.
Per tutti gli altri utenti, cioè, i proprietari o locatari di unità immobiliari
adibiti ad abitazione sprovvisti di allaccio, non sono obbligati alla richiesta
della presa per l’erogazione dell’acqua potabile, ma verranno inseriti a ruolo
in modo automatico, saranno esonerati solo dal pagamento del canone acqua con
esclusione della tassa fognatura e depurazione, purché dimostrino e documentano,
quanto segue:
1) Dichiarazione della Ditta che fornisce l’acqua potabile nell’immobile
occupato;
2) La fonte dove la stessa Ditta attinge, per la distribuzione dell’acqua
potabile e la relativa autorizzazione concessa per la distribuzione;
3) Certificato igienico - sanitario relativo all’acqua, rilasciato dalle
autorità competenti alla medesima Ditta.
4) Copie fatture dell’avvenuto pagamento relativo all’anno in cui si riferisce
il canone.
ART. 13
ESONERO PAGAMENTO TASSE CONNESSE
Sono esonerati dalla tassa fognatura e depurazione, tutti gli utenti sprovvisti
di condotta fognaria, segnalati dall’U.T.C.
ART. 14
MODELLI
Unitamente al presente contratto si approvano i seguenti modelli:
1) Modello richiesta concessione acqua potabile;
2) Modello richiesta allaccio presa acqua potabile;
3) Modello richiesta riallaccio presa acqua potabile;
4) Modello richiesta disdetta contratto di concessione con voltura della presa;
5) Modello richiesta disdetta contratto di concessione senza voltura della
presa.
ART. 15
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento.
Le modifiche, dopo essere state approvate dall’organo competente, diverranno
obbligatorie per gli utenti interessati.
Il presente regolamento, unitamente agli allegati modelli, entrerà in vigore
dopo la sua approvazione e verrà pubblicato all’albo pretorio di questo Comune
per la durata di giorni trenta per darne immediata conoscenza a tutta la
cittadinanza.
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