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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI
E MOBILI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI, DI APPARECCHIATURE E
DISPOSITIVI SIMILARI
ARTICOLO 1
L’installazione dei sistemi fissi e mobili delle telecomunicazioni,
radiotelevisivi e di apparecchiature e dispositivi similari (operanti
all’interno dell’intervallo di frequenza compresa fra i 100 khz ed i 300 khz)
che in ottemperanza al principio comunitario di precauzione, può essere
autorizzata a distanza non inferiore ad 1,5 Km dal perimetro del centro abitato,
così come individuato dalla perimetrazione esistente all’atto della richiesta di
concessione, delle zone destinate all’espansione edilizia e delle aree nelle
quali ricadono o sono previsti edifici e/o attrezzature di interesse collettivo
quali ospedali, scuole, asili nido, case di cure e di riposo, ville, parchi,
giardini, impianti sportivi, serbatoi idrici ad uso potabile, alberghi e
villaggi turistici alberghieri e dalle aree ed immobili di cui al decreto
legislativo 490/99 aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
Gli impianti dei sistemi mobili delle comunicazioni, oltre a rispettare la
distanza sopra citata, possono sostare solo se nel raggio di 1 (uno) Km non
esistono abitazioni sparse anche saltuariamente abitate.
ARTICOLO 2
Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse saranno soggette al
rilascio di autorizzazioni di concessione edilizia, previo parere motivato, del
responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale e parere favorevole dell’A.U.S.L.
competente per territorio per gli aspetti sanitari, sentiti i presidi
multinazionali di prevenzione ed il centro di riferimento regionale per il
controllo delle radioattività ambientali (C.R.R.C.R.A.).
Tali pareri dovranno contenere apposite valutazioni:
a) sulla tollerabilità dell’esposizione della popolazione al campo
elettromagnetico generato dall’impianto;
b) sul rispetto dei limiti dell’inquinamento acustico.
Tutte le installazioni dovranno essere compatibili con le esigenze della
circolazione stradale della tutela paesaggistica, architettonica e monumentale e
con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
Pertanto, il richiedente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta degli
enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esistenti.
E’ vietata l’installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e
radiotelevisivi su immobili vincolati ai sensi del Decreto legislativo 490/99.
L’istanza, diretta all’ottenimento della prevista concessione edilizia, dovrà,
necessariamente contenere i seguenti dati tecnici dell’impianto:
- tipo e modello dall’antenna;
- frequenza di emissione;
- dimensioni;
- guadagno;
- pattern di irradiazione orizzontale;
- pattern di radiazione verticale;
- numero di celle e loro orientamento rispetto al nord geografico;
- numero di canali per cella ( postanti);
- potenza di Tx per canale (postante);
- potenza al connettore dell’antenna;
- tilt elettrico e/o elettromeccanico;
- altezza al centro elettrico dell’antenna;
- altitudine e coordinate geografiche del sito di impianto;
- progetto della stazione radio base;
- progetto del palo traliccio su cui viene posto l’impianto a scala 1:100;
- mappa in scala 1:200 degli edifici circostanti la stazione radio base per un
raggio di 1 (uno) Km con l’indicazione della relativa quota rispetto al centro
elettrico dell’antenna e della relativa destinazione d’uso con particolare
riferimento alla presenza di eventuali impianti radio e radiotelevisivi.
Nel caso di insistenza di più impianti nelle vicinanze dello stesso abitato e di
superamento dei limiti stabiliti, dal D.M. 381/98, saranno attuate azioni di
risanamento a carico dei titolari degli impianti, secondo quanto stabilito
nell’allegato C del D.M. 381/98.
ARTICOLO 3
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la
realizzazione degli impianti ove questo non avvenga alla scadenza rinnovata,
l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria
subentrante, ovvero, anche nel caso in cui il concessionario decide
autonomamente di disattivare l’impianto ed in ogni altra ipotesi conseguente ad
interventi di autotutela dell’Amministrazione Comunale, il richiedente dovrà,
inoltre, sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale irrevocabile di
impegno alla rimozione dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché al
ripristino dei luoghi, a sue spese e cura entro il termine perentorio di mesi 3.
A garanzia del superiore adempimento il richiedente dovrà presentare una polizza
fidejussoria bancaria per un importo bancario di importo corrispondente alle
spese preventivate di dimissione dell’impianto alla scadenza della concessione.
L’importo, di cui è altresì prevista una sua rideterminazione ad ogni contratto
di concessione, sarà determinato dal responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale,
sentito il legale rappresentante dell’Ente.
ARTICOLO 4
Le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie già rilasciate per impianti fissi
e mobili di telecomunicazioni in contrasto con l’art. 1 del presente regolamento
i cui lavori non sono stati ancora ultimati dalla data della sua esecutività
sono assoggettate all’intervento in autotutela dell’Amministrazione Comunale e
quindi all’emissione di provvedimenti amministrativi di sospensione,
annullamento e/o revoca nelle forme e nei modi conformemente alle vigenti
disposizioni di legge.
Gli impianti esistenti all’interno del centro abitato, così come individuato
dalla perimetrazione, od a meno di 1 Km da edifici destinati ad ospedali,
scuole, asili nido, case di cura e di riposo, ecc. e tutti gli impianti non
compatibili in ogni caso con le norme del presente regolamento saranno rimossi,
a cura e spese dei concessionari, su ordinanza del Sindaco nella quale vengono
adite le modalità ed il termine massimo entro il quale i titolari devono
spostare gli impianti e ripristinare lo stato dei luoghi.
Tutti gli altri casi di impianti esistenti per i quali è stato accertato il
superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 381/98, il Sindaco, quale autorità
sanitaria locale, potrà ordinare le azioni di risanamento ritenute indifferibili
ed urgenti con oneri posti a carico dei titolari, secondo quanto contenuto
nell’allegato “C” del predetto decreto ministeriale.
ARTICOLO 5
Entro 6 (sei) mesi la ditta concessionaria sarà tenuta a produrre, a firma di
esperti in materia, una relazione asseveratrice della permanenza effettiva dei
requisiti necessari al rilascio della concessione.
Il Comune dovrà trasmettere all’A.U.S.L. competente, detta relazione per le
verifiche delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione dell’A.U.S.L.
E’ facoltà del Comune far eseguire, in qualunque tempo e da personale tecnico di
sua fiducia, controlli periodici sugli impianti al fine di verificare
l’intensità di emissione delle onde elettromagnetiche, lo stato di tollerabilità
dell’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dagli
impianti nonché il rispetto dell’inquinamento acustico. E’ obbligo della ditta
concessionaria consentire ogni attività a tal fine diretta.
Nel caso in cui, a seguito di esperiti controlli e verifiche si appalesino
pericoli per la salute pubblica, il Sindaco provvederà a revocare le
autorizzazioni e/o le concessioni comunali a suo tempo rilasciate alla ditta
concessionaria.
ARTICOLO 6
Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le
stazioni militari, della Protezione Civile, della rete radio A.I.B.
(avvistamento incendi boschivi) e quello necessario per le attività di soccorso
e di vigilanza.
ARTICOLO 7
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.
Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati per
l’applicazione del presente regolamento.
ARTICOLO 8
Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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