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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE O CONCESSIONE DI LOTTI E/O RUSTICI
DELL’AREA ARTIGIANALE DI COMITINI
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO DELIBERATIVO N° 52 DEL 09/12/2005
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1
Il presente Regolamento definisce:
1. i requisiti, i diritti e gli obblighi dei concessionari;
2. i criteri ed i corrispettivi per la cessione dei lotti in proprietà e/o la
concessione con diritto di superficie e/o la locazione dei rustici;
3. le modalità di gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.
ART. 2
La cessione in proprietà e/o la concessione dei lotti con diritto di superficie
e/o la locazione dei rustici è subordinata all’acquisizione del parere espresso
da una apposita Commissione così composta:
1. dal Sindaco pro tempore che la presiede;
2. dall’Assessore pro tempore delegato al ramo di competenza;
3. dal capo dell’U.T.C.;
4. da due esperti in materia di artigianato designati dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato;
5. da un esperto designato dall’Associazione Provinciale Piccoli Industriali;
6. da un esperto designato dall’Assessorato Regionale della Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca scelto tra i funzionari dell’Assessorato stesso;
7. da quattro rappresentanti designati uno per ogni associazione di categoria
artigiana maggiormente rappresentativa firmataria di C.C.N.L.;
La Commissione di cui al presente articolo è nominata dal Sindaco e dura in
carica tre anni.
I componenti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 7 devono essere designati entro
trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza provvede in via
sostitutiva l’Assessore Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e
Pesca.
ART. 3
La Commissione delibera con l’intervento della maggioranza dei membri che la
compongono; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal Segretario
Comunale.
Le sedute della Commissione, a richiesta di metà dei componenti, possono essere
pubbliche.
Ai componenti della Commissione, con esclusione del presidente, dell’Assessore
al ramo, del Capo dell’U.T.C. e del Segretario Comunale, spettano, per ogni
seduta un gettone di presenza pari al 50% dell’indennità di presenza percepita
dai Consiglieri Comunali, nonché, ove occorrente, il trattamento di missione ed
il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme
regionali per i dipendenti con qualifica di dirigenti superiore.
Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le norme contenute
nell’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia in materia di
adunanze e deliberazioni.
ART. 4
Le richieste avanzate dalle imprese sono finalizzate alla cessione in proprietà
e/o alla concessione, con diritto di superficie, dei lotti urbanizzarti e/o la
locazione dei rustici.
E’ consentito l’accorpamento di più lotti e l’assegnazione degli stessi ad
un’unica impresa, sole se essa da garanzie e si impegna ad assumere personale
locale con contratto a tempo indeterminato nella percentuale minima del 30% dei
propri occupati al 31 dicembre dell’anno precedente.
ART. 5
A corredo della domanda di concessione, presentata a firma del titolare o del
legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere allegata la seguente
documentazione 1) Certificato d’iscrizione all’albo o registro di appartenenza
presso la Camera di Commercio, di data non anteriore a tre mesi;
2) Relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa
sull’attività svolta nell’ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel
nuovo insediamento, in particolare dovranno essere fornite indicazioni sulla
consistenza numerica della manodopera già impiegata e di quella che si presume
di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si
intendono utilizzare nel nuovo impianto;
3) Certificato del Casellario Giudiziale;
4) Dichiarazione Antimafia.
E’ opportuno che vengano fornite notizie utili alla valutazione dei requisiti di
cui all’articolo successivo.
ART. 6
La Commissione valuta l’ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione
attraverso l’esame della documentazione presentata.
Qualora si rendesse necessario procedere alla formazione di graduatorie ciascun
componente della Commissione assegna, per ogni singola richiesta, un punteggio
da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall’impresa
richiedente:
1) titolare dell’impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la
realizzazione dell’area attrezzata per insediamenti produttivi ( costituisce
elemento di valutazione la consistenza ed il valore venale delle aree
espropriate);
2) trasferimenti, nell’area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti
nel centro urbano;
3) capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli
occupazionali( costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle
attività preesistenti, l’avvio di nuove e concrete iniziative, l’assunzione di
nuovo personale;
4) sostegno ed aumento dell’indotto produttivo ed economico locale;
5) grado di inquinamento ( costituisce elemento preferenziale l’impatto negativo
che l’attività esercita sul centro abitato).
6) eventuali agevolazioni fiscali di cui si gode per l’assunzione di giovani
disoccupati residenti nel Comune di Comitini;
7) eventuali finanziamenti ricevuti per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile;
8) disponibilità ad accettare le condizioni previste nel regolamento comunale
per l’assegnazione o concessione di lotti o rustici nell’area artigianale e
nell’eventuale bando di gara;
La commissione in sede di esame delle domande, in caso di incompletezza dispone
la regolarizzazione di quelle incomplete assegnando a tale scopo un termine non
superiore a trenta giorni.
La stessa potrà inoltre, chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di
analisi allorché quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta
ed obiettiva valutazione.
I pareri definitivi della Commissione, nonché le eventuali graduatorie con i
relativi punteggi assegnati, vengano trasmessi al Sindaco il quale ne dà
comunicazione scritta agli interessati nel termine di venti giorni.
In caso di parità di punteggio, si darà priorità:
1) all’impresa con più dipendenti;
2) alle pari opportunità;
3) alle ditte locali;
4) all’impresa che per prima ha fatto richiesta, facendo riferimento all data di
presentazione della domanda;
5) sorteggio.
I requisiti di imprenditore artigianato e di impresa artigiana sono quelli
enunciati nella Legge Regionale 18/02/1986, n. 3 e che si intendono richiamati.
ART. 7
Nell’area per insediamenti produttivi possono insediarsi anche piccole e medie
imprese industriali per un massimo del 20% delle aree urbanizzate o della
superficie complessiva dei capannoni.
Alle iniziative promosse dai Consorzi o Cooperative di artigiani potrà essere
riservato fino al 20% della superficie totale dei lotti o dei capannoni.
Alle richieste pervenute da Imprese il cui titolare abbia la residenza nel
Comune di Comitini da almeno sei mesi, rispetto alla data di pubblicazione del
Bando, potrà essere riservato fino al 20% della superficie totale dei lotti o
dei capannoni.
Le percentuali di riserva sono stabilite con delibera consiliare.
ART. 8
La scelta dell’area o del capannone da assegnare all’impresa richiedente è
deliberata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere di cui al
precedente art. 6.
Tale scelta dovrà tenere conto delle dimensioni, caratteristica e potenzialità
produttive del nuovo impianto.
Dell’avvenuta assegnazione verrà data comunicazione scritta all’impresa
richiedente la quale, entro trenta giorni della notifica, dovrà comunicare, a
mezzo di lettera raccomandata, il proprio assenso.
Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, la richiesta si intende decaduta e
si procederà alla revoca dell’assegnazione.
Entro la stessa data il richiedente può presentare, avverso la decisione
adottata dalla Giunta Municipale, nei propri confronti, ricorso scritto
all’Assessorato Reg.le della Cooperazione, il quale nei successivi trenta giorni
deciderà sentita la Commissione Regionale per l’Artigianato.
ART. 9
La formale assegnazione e/o concessione è subordinata alla stipula di apposita
convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Titolare o Legale Rappresentante
dell’Impresa concessionario.
Tale convenzione deve essere conforme a quella tipo approvata dall’Assessore
Reg.le della Cooperazione; eventuali diverse pattuizioni devono essere
adeguatamente motivate.
ART. 10
La cessione in proprietà delle aree assegnate e/o la concessione dei lotti con
diritto di superficie e/o la concessione in locazione dei rustici è subordinata
al pagamento di un prezzo che sarà determinato dall’U.T.C. sulla base della
spesa preventiva per la manutenzione, stimata su base quinquennale, delle opere
infrastrutturali e degli uffici medesimi, nonché dei prezzi di mercato.
In ogni caso il prezzo di cessione e/o il canone di locazione devono rispettare
i limiti imposti dall’Unione Europea ed approvato dal Consiglio Comunale.
ART. 11
Il Canone di cui al precedente art. 10 è versato presso la Tesoreria Comunale in
quote semestrali anticipate.
Tale canone è soggetto all’aggiornamento annuale su base ISTAT.
Il versamento delle rate semestrali anticipate deve essere effettuato in unica
soluzione, improrogabilmente entro il primo mese di ogni semestre dell’anno di
riferimento.
ART. 12
Nel caso di ritardato pagamento della rata di canone, il concessionario è tenuto
a pagare, oltre la rata stessa, anche una indennità di mora così calcolata:
- 5% della rata semestrale per il primo mese di ritardo;
- 10% della rata semestrale per il secondo mese di ritardo;
- 15% della rata semestrale per il terzo mese di ritardo;
- 20% della rata semestrale per il quarto mese di ritardo;
- 25% della rata semestrale per il quinto mese di ritardo.
Le indennità di mora relative ai vari mesi di ritardo non vanno cumulate.
Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il
pagamento della rata semestrale, il Comune procederà alla risoluzione della
convenzione per colpa ed in danno del concessionario.
ART. 13
Alle imprese artigiane che assumono manodopera locale, e precisamente soggetti
residenti e/o che siano iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Comitini da almeno
due anni, verrà applicata una riduzione del 15% sul canone annuo per ogni nuova
unità lavorativa assunta e fino ad un massimo di riduzione del 45%.
Le unità di personale assunte verranno determinate avendo come riferimento il
personale dell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla
stipula della convenzione.
Ai fini della quantificazione del personale dell’impresa verrà considerato
solamente quel personale che è stato assunto per almeno 120 giorni lavorativi
nell’anno di riferimento.
La verifica relativa al rispetto delle condizioni previste che da diritto alla
riduzione del canone annuo è effettuata entro trenta giorni successivi alla
scadenza del primo anno di durata della locazione, mediante richiesta di
esibizione della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni
previste dai precedenti commi.
L’esito positivo della verifica effettuata darà diritto alla riduzione del
canone annuo da applicare in occasione del pagamento del secondo semestre
riferito al secondo anno di godimento del bene.
TITOLO II
ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’
CONCESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE
ART. 14
Gli assegnatari dei lotti con diritto di proprietà e/o con diritto di
superficie, entro sei mesi dalla notifica dell’avvenuta assegnazione del lotto
medesimo devono presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare.
Decorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intende decaduta e si
procederà alla revoca dell’assegnazione.
La stipula della convenzione di cui al precedente art. 9 avviene contestualmente
al rilascio della concessione edilizia relativa alle opere da realizzare
all’interno del lotto assegnato ed i relativi oneri di locazione decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione medesima.
La prima rata, riferita al numero dei mesi compresi tra quello di decorrenza del
canone medesimo e la fine del semestre in corso, deve essere versata in una
unica soluzione presso la Tesoreria Comunale entro il primo mese del periodo di
riferimento; in caso di ritardo si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 12.
Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della
Convenzione sono a carico,del concessionario.
ART. 15
La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni trenta e può
essere rinnovata per ulteriori anni trenta purchè ne venga fatta richiesta
dall’avente titolo almeno un anno prima della scadenza.
Il diritto è esteso:
- alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle
opere previste nella concessione edilizia;
- alla realizzazione di un capannone con eventuali annessi secondo il progetto
approvato dalla Commissione Edilizia Comunale;
- al mantenimento e godimento delle costruzioni e delle relative aree di
pertinenza, in favore del concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e
con le modalità fissate nella convenzione.
ART. 15
Le opere da realizzare a cura degli assegnatari e/o dei concessionari devono
avere le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui al successivo art. 16.
Tutte le aree, edifici manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro
originaria e specifica destinazione.
Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto
dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzini, sguinci, vani di porte
e finestre.
ART. 16
Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell’impresa concessionaria, la
costruzione o installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini,
depositi, sili, autorimesse, locali per l’esposizione dei beni prodotti, uffici
e spazi per la custodia.
Gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono
avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore a metri quadrati
60.
Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di
cui al primo comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze
risultanti da apposita relazione tecnico-economica da allegare al progetto,
purchè conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di
standard urbanistici; è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti
norme igienico-sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per
quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto
dall’art. 5 della Legge Reg.le 29/12/1981, n. 181.
ART. 17
Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti non potranno subire
modificazioni di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi
competenti.
Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura
del proprio personale all’uopo incaricato, controlli e verifiche e di ordinare
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Qualora in corso d’opera venissero accertate difformità rispetto al progetto
approvato, la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non
interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro ultimazione.
La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà
con il rilascio del certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la
destinazione d’uso dei singoli locali.
Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in
corso d’opera o a fine lavori, il Sindaco ordina l’immediata sospensione della
concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche
entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.
Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del
concessionario ed il relativo certificato dovrà essere emesso entro sessanta
giorni dalla ultimazione delle opere medesime, salvo maggiori termini derivanti
da vigenti disposizioni o da pareri obbligatori che devono essere resi da parte
di altri organi pubblici.
ART. 18
L’assegnatario e/0 il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella
concessione edilizia per l’inizio e la ultimazione delle opere nonché quelli
eventualmente assegnati con ordinanze sindacali
In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il Comune potrà accordare
eventuali proroghe purchè, nel complesso, non superiori a dodici mesi.
La inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l’inizio e la
ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze
sindacali, comporterà l’automatica decadenza della convenzione per colpa e in
danno al concessionario, con l’obbligo da parte del Comune di trattenere il
corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra
la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre, il concessionario
resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del Comune
corrispondente all’ammontare del canone di locazione di un anno.
ART. 19
L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario.
E’ tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di
superficie, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste inedificate.
In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la
convenzione si intende immediatamente decaduta per colpa e in danno del
concessionario.
ART. 20
L’immobile di cessazione dell’attività lavorativa, la cessione degli immobili
realizzati a cura e spese del concessionario a favore di terzi che abbiano i
requisiti per insediarsi nell’area artigianale, dovrà essere autorizzata dal
Comune il quale curerà, altresì, avvalendosi della consulenza dell’Ufficio
Tecnico Erariale o dei tecnici all’uopo incaricati, la determinazione del
relativo valore di cessione.
Gli oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a
carico del concessionario e verranno versati al Comune con le stesse procedure
previste per il pagamento degli oneri per le concessioni edilizie.
In ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relativi
a mutui o contributi concessi per la realizzazione degli immobili.
Nella determinazione del costo di cessione delle opere realizzate dal
concessionario non si terra conto del valore dell’area di sedime, delle
urbanizzazioni e delle infrastrutture realizzate dal Comune.
ART. 21
L’assegnatario e/o il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a
mantenere il buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte
le parti del fabbricato ed i servizi al lotto assegnato.
ART. 22
Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui
il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione
per colpa e in danno del concessionario qualora:
1. vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste
nella concessione medesima;
2. si verifichino nell’impresa modifiche negli scopi istituzionali non
tempestivamente comunicati all’Amministrazione Comunale;
3. il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto,
compromettano le finalità pubbliche e sociali con le quali l’insediamento
produttivo è stato realizzato;
4. sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza
dell’istituto di credito che ha concesso all’impresa un mutuo ipotecario per il
finanziamento delle costruzioni, la inadempienza dell’impresa medesima nel
pagamento dell’equivalente di almeno due semestralità consecutive al mutuo.
ART. 23
In caso di decadenza della convenzione per colpa ed in danno del concessionario,
il diritto di superficie si estingue, il Comune diviene proprietario degli
edifici e delle opere annesse e ne acquisisce la disponibilità subentrando nei
rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi da istituti di
credito per il finanziamento delle costruzioni, con l’obbligo di soddisfare,
fino alla estinzione, le ragioni del credito di detto istituto.
ART. 24
La decadenza della convenzione per colpa ed in danno del concessionario deve
essere approvata dal Consiglio Comunale che stabilirà, altresì, le sanzioni e
l’ammontare delle pene pecuniarie da comminare.
ART. 25
Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il
perimento degli immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie,
il concessionario deve comunicare per iscritto al Comune, entro sei mesi dal
perimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili. In
caso affermativo, il Comune fisserà nuovamente i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
Trascorso il termine di sei mesi sopra indicati senza che il concessionario
abbia comunicato per iscritto l’intendimento di procedere alla ricostruzione
delle opere perite, il diritto di superficie si estingue ed il suolo, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella completa
disponibilità del Comune.
ART. 26
I manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a
favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari di interesse
nazionale e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle
imprese artigiane o industriali.
TITOLO III
LOCAZIONE DEI CAPANNONI
ART. 27
La locazione dei capannoni di proprietà comunale è subordinata al pagamento di
un canone così come previsto dai precedenti artt. 10, 11 e 12.
Esso terra conto della superficie utile del capannone, nonché della estensione
dell’area libera di pertinenza dal lotto concesso.
La locazione del capannone di proprietà del Comune si intende estesa anche alla
utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere
accessorie eventualmente occorrenti per l’esercizio dell’attività produttiva.
A fine di locazione il concessionario dovrà ripristinare, a richiesta del
Comune, lo stato dei luoghi interni ed esterni allorché, per necessità
funzionali, abbia dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate.
ART. 28
La locazione è esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell’apposita
convenzione.
La locazione sancisce il diritto:
1. alla utilizzazione, ai fini dell’attività produttiva, di un capannone con
eventuali servizi annessi;
2. al mantenimento e godimento di esso impianto e delle relative aree di
pertinenza, in favore del locatario e dei suoi aventi causa, nei limiti e
secondo le modalità fissate dalla convenzione.
Tutti gli spazi, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle
destinazioni indicate nella predetta convenzione.
Gli altri aspetti pattizi non previsti dal presente, sono regolati, per quanto
applicabili, dalle norme contenute nel capo II della legge 27/07/1978, n° 392.
E’ prerogativa del Comune di prevedere nelle convenzioni la facoltà del
concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione a
condizione che ne venga dato avviso, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima.
Sono vietati il comodato e la cessione della locazione, anche se parziali, per
lo svolgimento dell’attività produttiva dallo stesso esercitata.
La sublocazione degli immobili è consentita purchè contestualmente venga locata
l’azienda; la stessa disposizione si applica nel caso di cessione di contratto.
Nell’uno e nell’altro caso, di cui al comma precedente, deve essere richiesto il
nulla osta preventivo del Comune, il quale potrà negarlo per giusta causa con
apposita delibera di Giunta recante esposti i motivi del diniego.
ART. 29
La locazione avrà la durata di sei anni ed il contratto si rinnoverà tacitamente
di sei anni in sei anni; tale rinnovo non avrà luogo se sarà sopravvenuta
disdetta, comunicata all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima della scadenza.
Si applica il dispositivo del 2° comma, art. 2 della Legge 392/1978.
ART. 30
L’assegnatario e/o il concessionario si obbliga a non porre in essere atti che,
in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità per le quali
l’insediamento viene realizzato. L’impresa si obbliga, altresì, a mantenere nel
lotto concesso in locazione il solo ed esclusivo mantenimento dell’attività
produttiva.
Esso, inoltre, resta obbligato alla osservanza delle disposizioni contenute nel
precedente art. 21.
In caso di accertata inosservanza, il concessionario decade dalla convenzione
con la conseguente estinzione del diritto di locazione.
ART. 31
Al fine di accertare il buono stato di conservazione dell’immobile locato, il
Comune si riserva il diritto di disporre, in qualunque momento, visite di
accertamento da parte dei propri tecnici. In caso di accertati deterioramenti,
debitamente contestati al concessionario, il Comune potrà, con delibera di
Consiglio, procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto o
colpa della parte conduttrice.
La contestazione sarà fatta con lettera raccomandata, assegnando al locatario un
termine massimo di trenta giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Alla scadenza della locazione, o in caso di risoluzione del contratto,
l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune, libero da persone o cose: ogni
aggiunta, modifica, innovazione o cambiamenti di destinazione d’uso, che non
siano stati regolarmente autorizzati dal Comune, comporteranno il risarcimento
dei danni ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 32
La violazione degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà, in
aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili,, o amministrativa previste
dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l’applicazione
delle seguenti sanzioni:
A) Decadenza della convenzione qualora:
1) l’impresa locataria realizzi opere edilizie sostanzialmente difformi da
quelle autorizzate;
2) si verifichino nell’impresa locataria modifiche non autorizzate negli scopi
statutari;
3) l’impresa locataria ponga in essere atti che, in modo diretto o in diretto,
possono compromettere le finalità pubbliche e sociali per le quali
l’insediamento produttivo è stato realizzato.
B) Applicazione nei confronti dell’impresa, di una pena pecuniaria rapportata
all’importo delle opere abusivamente eseguite o all’entità e gravità delle
violazioni commesse.
Per la valutazione delle opere contestate, il Comune può avvalersi della
consulenza dell’Ufficio Tecnico erariale e di Tecnici esterni appositamente
incaricati .
Le sanzioni di cui ai punti A) e B) possono essere cumulabili.
La decadenza della locazione deve essere dichiarata con delibera del Consiglio
Comunale il quale stabilirà, altresì le sanzioni e l’ammontare della pena
pecuniaria da comminare.
TITOLO IV
GESTIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALE
ART. 33
La realizzazione, la manutenzione ed il rifacimento delle opere ricadenti nelle
aree per insediamenti produttivi artigianali e di competenza del Comune che vi
provvede direttamente nel rispetto delle norme che regolano l’esecuzione delle
opere pubbliche.
In caso di accertata necessità di tali competenze, nonché la gestione di servizi
reali e formativi da erogare a favore dell’impresa, potranno essere affidate a
società o ad organismi consortili appositamente costituiti.
Potranno fare parte delle predette società o degli organismi consortili gli enti
territoriali interessati, società di servizi ed associazioni di categoria
firmataria livello nazionale di contratti collettivi di lavoro .
Gli statuti della società o degli organismi consortili di cui al presente
articolo, nonché le convenzioni che regolano i mutui rapporti con il Comune,
sono approvati con Decreto dell’Assessore Regionale della Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca.
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