intestazione Comune di Comitini
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REGOLAMENTO COMUNALE SUL COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL’ART. 24 BIS DELLA l. 109/1994 E S.M.I., COME RECEPITA NELLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. N° 7/2002 E N° 7/2003

ART. 1

1. E’ istituito l’albo delle imprese di fiducia del Comune di Comitini per l’affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme regionali 02 agosto 2002 n° 7 e 19 maggio 2003, n° 7.

2. Per l’espletamento dei cottimi appalti è consentita la tenuta di albi chiusi perchè contraria al principio generale di libera concorrenza.

ART. 2

Sono iscritte all’albo per l’assegnazione del cottimo appalto per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, le impresa così qualificate:

a) le imprese in possesso dell’Attestazione SOA, il requisito richiesto è l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;

b) le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, istituito presso le C.C.I.A.A., il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per la categoria analoga o similare per cui si chiede l’iscrizione all’albo;

c) le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio per la categoria analoga o similare per cui si chiede l’iscrizione all’albo;

d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), per l’iscrizione all’albo per l’assegnazione del cottimo appalto i requisiti richiesti sono quelli previsti dall’art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n° 34, ridotti del 50%.

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ART. 3

1. Per ottenere l’iscrizione all’albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Comitini – Ufficio Protocollo – entro la data prevista dall’apposito avviso da parte dell’Amministrazione, compilata ed autenticata nella forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. La domanda, oltre la qualifica o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell’impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiuede l’iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

1a) il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

1b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 08 agosto 1994, n° 490;

1c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, integrato dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n° 412, indicando specificatamente:

1cI) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

1cII) che nei prorpi confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n° 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

1cIII) che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per delitti non colposi che prevedono una pena nel massimo superiore ad anni 4 o che siano stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio nei confronti: - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; - del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; - degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; - dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di iscrizione all’albo, almeno che non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del C.P. e dell’art. 445, comma 2 del C.P.P.

1cIV) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990, n° 55,;

1cV) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed in materia di assicurazione obbligatoria e di contribuzione sociale, nonchè ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.;

1cVI) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;

1cVII) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui l’impresa ;

1cVIII) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.;

1d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogata neo confronti di un proprio convivente;

1e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive e relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

1f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonchè dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la dat di iscrizione all’albo delle imprese di fiducia del Comune di Comitini per l’affidamento dei lavori mediante cottimo appalto.

2. I richiedenti devono corredare la domanda, secondo i casi, con i seguenti documenti e certificati:

2a) per le imprese in possesso dell’attestazione S.O.A., attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l’iscrizione all’albo;

2b) per le imprese certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta e riportante la dicitura “antimafia”;

2c) per le cooperative certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperatie, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;

2d) le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lett. 1a), 1b) e 1c), in sede di domanda di iscrizione all’albo per l’assegnazione del cottimo appalto devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000, l’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le disposizioni vigenti in materia mediante certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante limitatamente al requisito di cui al comma 1, lett. a) del richiamato articolo;

3. Per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali – dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

4. per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare – dal quale risulti nei confronti della società o dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 3) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, ne sussiste concordato preventivo;

5. certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

6. Certificato storico C.C.I.A.A.

7. l’Amministrazione, prima di consentire l’iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto leglislativo 8 agosto 1994, n° 490 e s.m.i. e secondo le modalità di cui alla Circolare prefettizia prot. 10.000/UA/GAB del 05/04/2002 (certificato rilasciato CCIAA con apposito nulla osta). Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’Amministrazione comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L’Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all’albo entro il 31 ottobre di ogni anno.

8. Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i., l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di verificarsi la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell’art. 41 dello stesso decreto.

ART. 4

1. L’iscrizione all’albo ha effetto permanente.

2. Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile dell’ufficio preposto alla tenuta dell’albo, che provvederà alla formulazione dell’elenco delle imprese da inserire all’albo.

3. Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l’inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 7, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predotto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

4. La costituzione dell’albo sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio di cui al comma 2 del presente articolo che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio ed alla sua trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

5. L’albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando, le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

6. Ogni impresa, ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.

7. Per ottenere l’iscrizione all’albo, limitatamente alla prima formazione, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Comitini entro 60 giorni dell’avvenuta pubblicazione di apposito avviso da parte dell’Amministrazione all’Albo Pretorio.

8. Do po la prima formazione dell’albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d’aggiornamento dell’albo all’inizio di ogni anno e decorrono dalla stessa data. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

9. Le imprese già iscritte all’albo, di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera d), non sono tenute in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione.

10. Si procede anche in corso d’anno alla cancellazione dall’albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 6 del presente regolamento.

11. Per la prima formazione dell’albo, apllicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento consegue l’onere da parte dell’amministrazione comunale della pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5

1. L’efficacia dell’iscrizione all’albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto ricada uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo o procedimenti che presuppongono l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori;

d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) negligenza nell’esecuzione dei lavori;

f) infrazioni, debitamente accertate non necessariamente in sede giudiziale e con sentenza definitiva e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) inosservanza dell’obbligo stabilito dal comma 6 del precedente art. 4

2. Nel caso di cui al punto b) il provvedimento si adotta quando l’ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti d), e), f) determina la durata della sospensione.

ART. 6 1. In armonia con il disposto di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 554, come sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall’albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l’attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall’albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall’albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all’albo, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commeso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell’anno antecedente la data di iscrizione all’albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall’albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all’iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l’adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.

ART. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, sono preceduti dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati in un termine non superiore a 10 giorni per le sue deduzioni.

2. Il responsabile dell’ufficio preposto alla tenuta dell’albo provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbone essere indicati:

a) l’oggetto del procedimento promosso;

b) i fatti e gli addebiti contestati;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il termine per poter presentare deduzioni;

f) il termine per la conclusione del procedimento;

g) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale; Il provvedimento si concluderà entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio con un provvedimento motivato da notificare all’impresa ed agli altri soggetti interessati. La conclusione del procedimento oltre tale termine implicherà la responsabilità da parte del soggetto preposto.

ART. 8

1. Almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, l’Ufficio Tecnico Comunale spedisce, ad un minimo di dieci imprese iscritte all’albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L’avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall’ordinamento del Comune di Comitini e tramite pubblicazione nel sito internet del Comune di Comitini. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all’albo. Le imprese verranno selezionate mediante il criterio del sorteggio, i cui esiti andranno ulteriormente sottoposti a verifica per il rispetto di quanto prescritto dal successivo comma 2°.

2. Non è consentito l’invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all’albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell’arco di tre anni.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi – appalto ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.

4. Qualora non risultino iscritte all’albo almeno dieci imprese, l’Ufficio Tecnico Comunale deve necessariamente fare ricorso ad altre modlità di gara previste dalla legge. 5. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a € 150.000 salvo il caso di provvedimento sopseso o annullato dall’autorità giudiziaria o in autotutela in tal caso la decorrenza si intendera dalla data di sottoscrizione del contratto. Il divieto è esteso all’invito se la sommatoria tra l’importo dei cottimi eseguiti e quelli da aggiudicare eccede i 150.000 euro; ai fini del cumulo s’intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

ART. 9 Tipologia dei lavori eseguibili mediante cottimo appalto.

1. Sono eseguibili mediante cottimo appalto lavori quali la manutenzione o la riparazione di opere o di impianti in conseguenza di eventi imprevedibili che non rendono possibile l’attuazione dell’intervento mediante le forme e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della Legge 109/94 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 7/2002 e dalla L.R. n. 7/2003;

2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 10

1. Il contratto di cottimo deve contenere:

a. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c. le condizioni di esecuzione;

d. il termine di ultimazione dei lavori;

e. le modalità di pagamento;

f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;

g. la redazione del certificato di regolare secuzione nei termini previsti dall’art. 28 della L. 109/94 nel tesato vigente nella Regione Siciliana.

2. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 euro e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale dei LL.PP. esclusivamente note informative sintetiche con cadenza trimestrale ai sensi del comma 17, art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003.

3. Il verbale di aggiudicazione deve essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a darne comunicazione nella prima seduta utile.

ART. 11

Scelta del contraente e forma del contratto.

a. alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese;

b. i contratti di cottimo appalto sono conclusi per scrittura privata e registrati a cura ed a spese del contraente.

c. I contratti di cottimo appalto dovranno essere corredati, ove necessario, dai relatvi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. L.vo n° 494/1996 s.m.i. nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.

d. Nell’importo complessivo dei lavori indicato nella misura massima di 150.000 euro sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza, anche se gli stessi non sono soggetti al ribasso d’asta.

e. E’ vietato subappaltare i lavori o le opere aggiudicate.

ART. 12

Il cottimo appalto sulla base degli artt. 24, comma 11, e 24 bis, comma 4, L. 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle LL.RR: 7/2002 e 7/2003 è aggiudicato con il criterio di massimo ribasso di cui all’art. 1, comma 1, lett. A) della Legge 02/02/1973, n° 14. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è ammissibile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

ART. 13

La formazione e la tenuta dell’albo dei cottimisti, le comunicazioni e la registrrazione degli appalti affidati nel corso dell’anno sono tenuti a cura dell’ufficio dell’Ufficio Tecnico Comunale cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo ed alla quale devono essere richieste le notizie utili per gli inviti, le classificazioni e quant’altro attinenti. Si applica a tutti i pubblici ufficiali il divieto di fornire notizie preventive di cui all’art. 22, legge 109/94 s.m.i. come recepita dalle LL.RR. n. 7/2002 e 7/2003.

ART. 14

Il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente, adotta, su richiesta del Responsbile dell’Ufficio competente e previo parere del R.U.P., le determinazioni di autorizzazione all’espletamento del cottimo, mediante gara informale, per l’esecuzione di opere o lavori pubblici.

ART. 15

Tutte le dichiarazioni e le certificazioni, richieste dal presente regolamento possono essere rese nelle forme volute dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2000, n. 445 e s.m.i. L’Ufficio del Tecnico Comunale richiede annualmente, a sorteggio al 20% degli iscritti, le certificazioni dichiarate. Si applicano per i casi di falso le modlità correttive e le penalità corrispondenti in materia di LL.PP.

ART. 16

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente ordinamento EE.LL. e la visione è consentita senza alcuna formalità ed a semplice richiesta a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione. Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi.

ART. 17

Il presente regolamento, ai sensi del vigente ordinamento EE.LL. verrà pubblicato successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ART. 18

Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti vigenti adottati per la stessa materia.



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