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Regolamento I.C.I.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili - I.C.I., DI CUI AL D. Lgs 30 dicembre 1992 n.504, ed opera nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.

2. Individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano  disciplinate dal Capo I del D. Lgs. n. 504/92

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.

ART.2

Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.A) del D. Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltatnto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART.3

Area fabbricabile

1. Sono aree fabbricabili quelle aree che possono essere usate a scopo edificatorio in base a:

    a) strumenti urbanistici (P.R.G.) definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti;

    b) strumenti urbanistici attuativi quali, ad esempio i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione ed i piani di recupero;

2. L'attestazione dell'edificabilità di un'area è rilasciata dall'U.T.C. in base alla documentazione agli atti.

3. Non sono, comunque, considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

ART.4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Sindaco determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, il Sindaco ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale di comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992

3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

    a) zona territoriale di ubicazione;

    b) indice di edificabilità;

    c) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

    d) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'imposta all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Qualora il soggetto passivo nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato a fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'I.C.I., il comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dall'art.5 del D. Lgs. n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dal Comune.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. I valori venali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione triennale.

ART. 5

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli artt.2 comma 1 lett. b) e 9 del D.Lgs n.504/92, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963 n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

2. Il pensionato già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il proprio lavoro o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

3. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo dev'essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato non dev'essere inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati devono produrre al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante in requisito di cui al comma 3 del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

ART. 6

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a partire dalla data della domanda di accatastamento. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II

DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

ART.7

Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti ed anche le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art.10 del D.Lgs. n.504/1992

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.

ART.8

Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta, provvede a notificare al soggetto passivo un unico atto di liquidazione e accertamento del tributo o il maggior tributo dovuto con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa o dai regolamenti vigenti.

2. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO III

VERSAMENTI - RIMBORSI

ART.9

Versamenti e riscossioni

1. Il Comune previa specificazione delle modalità

 

Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'ICI a decorrere dalla costituzione del diritto.

 

TITOLO VI

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI

ART.22

Potenziamento degli uffici comunali e compensi incentivanti

1. Al potenziamento dell'ufficio tributi comunale e all'erogazione di compensi incentivanti al responsabile per la gestione dell'ICI , è destinata annualmente una somma pari al 10% del gettito ICI  risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.

2. Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento, l'organizzazione del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:

    a) potenziamento delle strutture informatiche;

    b) interconnessione con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altr banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

3. Ai fini di cui al comma 2, per l'anno 1999 e per gli anni successivi nel bilancio di previsione uno stanziamento non inferiore al 10% del gettito complessivo dell'ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 3 può essere variato con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, del responsabile ICI o dallo stesso Consiglio Comunale.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23

Entrata invigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.

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