Regolamento I.C.I.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli
artt.52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione
dell'Imposta comunale sugli Immobili - I.C.I., DI CUI AL D. Lgs 30 dicembre 1992
n.504, ed opera nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
2. Individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili,
l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota
massima applicabile restano disciplinate dal Capo I del D. Lgs. n. 504/92
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni vigenti.
ART.2
Area di pertinenza del fabbricato
1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell'art.2, comma
1, lett.A) del D. Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei
fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti
strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma
imposizione soltatnto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
ART.3
Area fabbricabile
1. Sono aree fabbricabili quelle aree che possono essere usate a scopo
edificatorio in base a:
a) strumenti urbanistici (P.R.G.) definitivamente
approvati ed esecutivi a tutti gli effetti;
b) strumenti urbanistici attuativi quali, ad esempio i
piani particolareggiati, i piani di lottizzazione ed i piani di recupero;
2. L'attestazione dell'edificabilità di un'area è rilasciata dall'U.T.C. in
base alla documentazione agli atti.
3. Non sono, comunque, considerati fabbricabili i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale.
ART.4
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Sindaco
determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Allo scopo,
può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i
responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico o tecnico ed
eventuali esperti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, il Sindaco ne
deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale di comune commercio,
come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992
3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei
seguenti elementi:
a) zona territoriale di ubicazione;
b) indice di edificabilità;
c) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione;
d) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili
in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori
predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso
relativamente all'imposta all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Qualora il soggetto passivo nei due anni successivi e semprechè le
caratteristiche dell'area non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del
valore commerciale, abbia dichiarato a fini comunque fiscali il valore dell'area
in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'I.C.I., il
comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in
comune commercio, come stabilito nel comma 5 dall'art.5 del D. Lgs. n.504/1992,
non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I.
dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori
non inferiori a quelli determinati dal Comune.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto con riferimento agli anni
d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente
regolamento.
8. I valori venali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione triennale.
ART. 5
Qualifica di coltivatore diretto
1. Ai fini di quanto disposto dagli artt.2 comma 1 lett. b) e 9 del D.Lgs n.504/92,
la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo
principale deve essere confermata negli appositi elenchi previsti dall'art.11
della legge 9 gennaio 1963 n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattie.
2. Il pensionato già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore
diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il proprio lavoro o di
persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla
stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini
richiamati nel comma 1.
3. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti
alla coltivazione del fondo dev'essere pari ad almeno un terzo di quella
occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato non
dev'essere inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto
di quello di pensione dell'anno precedente.
4. I soggetti interessati devono produrre al Comune una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15
attestante in requisito di cui al comma 3 del presente articolo nei termini per
effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento. La dichiarazione
produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora
permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
ART. 6
Fabbricato parzialmente costruito
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia
stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità
immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali
fabbricati a partire dalla data della domanda di accatastamento.
Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante
costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto
esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata
ad imposizione come fabbricato.
TITOLO II
DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
ART.7
Dichiarazione o denuncia
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti ed anche le
modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art.10
del D.Lgs. n.504/1992
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella
misura di legge.
ART.8
Liquidazione ed accertamento
1. L'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposta, provvede a notificare al
soggetto passivo un unico atto di liquidazione e accertamento del tributo o il
maggior tributo dovuto con l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa o dai regolamenti vigenti.
2. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
TITOLO III
VERSAMENTI - RIMBORSI
ART.9
Versamenti e riscossioni
1. Il Comune previa specificazione delle modalità
Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune
per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è
soggetto passivo dell'ICI a decorrere dalla costituzione del diritto.
TITOLO VI
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI
ART.22
Potenziamento degli uffici comunali e compensi incentivanti
1. Al potenziamento dell'ufficio tributi comunale e all'erogazione di
compensi incentivanti al responsabile per la gestione dell'ICI , è destinata
annualmente una somma pari al 10% del gettito ICI risultante dall'ultimo
rendiconto della gestione approvato.
2. Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento, l'organizzazione
del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:
a) potenziamento delle strutture informatiche;
b) interconnessione con i sistemi informativi immobiliari
del Ministero delle Finanze e con le altr banche dati rilevanti per la lotta
all'evasione;
3. Ai fini di cui al comma 2, per l'anno 1999 e per gli anni successivi nel
bilancio di previsione uno stanziamento non inferiore al 10% del gettito
complessivo dell'ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.
4. Quanto previsto dai commi 1 e 3 può essere variato con deliberazione del
Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, del responsabile ICI o dallo stesso
Consiglio Comunale.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 23
Entrata invigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. |