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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI
I N D I C E
CAPO I
SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Scopo del regolamento
Art. 2 – Campo di applicazione
Art. 3 – Suddivisione dei veicoli
CAPO II
NORME COMUNI ALLE “MACCHINE DI RAPPRESENTANZA” ED AI “VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI
D’ISTITUTO”
Art. 4 – Patente di guida
Art. 5 – Consegnatario e consegna dei veicoli
Art. 6 – Libretti dei veicoli – Cartella del veicolo
Art. 7 – Limitazione all’uso dei veicoli - Divieti
Art. 8 – Responsabilità
Art. 9 – Incidenti stradali
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE, LUBRIFICANTE E MANUTENZIONE
Art. 10 – Rifornimenti presso pubblici distributori
Art. 11 – Rifornimento di lubrificante
Art. 12 – Rifornimenti nei casi di missione
Art. 13 – Manutenzione ordinaria
Art. 14 – Manutenzione Programmata
Art. 15 – Manutenzione Straordinaria
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Art. 16 – Assicurazione speciale per le macchine di rappresentanza
Art. 17 – Persone che possono assumere la guida della
Macchina di Rappresentanza
Art. 18 – Uso diretto della Macchina di Rappresentanza
Art. 19 – Richiesta di messa a disposizione della Macchina di Rappresentanza -
Foglio d’Uscita
Art. 20 – Foglio d’Uscita – Referto di Viaggio
Art. 21 – Obblighi degli autisti della Macchina di Rappresentanza
Art. 22 – Rimborso di spese agli autisti
CAPO V
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D’ISTITUTO
Art. 23 –Persone che possono assumere la guida dei “veicoli adibiti ai servizi
d’istituto”
Art. 24 – Assicurazione dei “veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
Art. 25 – Limiti all’uso dei “veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26 – Osservanza dei regolamenti speciali
Art. 27 – Entrata in vigore del presente regolamento
Art. 28 – Pubblicità del regolamento
CAPO I
SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Scopo del Regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’uso e la gestione del
servizio dei veicoli di proprietà dell’Ente intesa nelle fasi di consegna, uso e
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Art. 2 – Campo di applicazione
Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli
come definiti dagli artt. 24, 25, 28, 29 del “T.U. delle norme sulla
circolazione stradale” approvato con D.P.R. 15 Giugno 1959, n. 393 e successive
modificazioni ed aggiunte.
Art. 3 – Suddivisione dei veicoli
Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al precedente art. 2
vengono suddivisi come segue:
a) Macchina di Rappresentanza: comprendono la sola autovettura di cui all’art.
26, lett. a) del D.P.R. 15 Giugno 1959, n. 393, adibite al trasporto degli
amministratori dell’Ente e dei funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi
sempre nell’interesse dell’Ente;
b) Veicoli adibiti ai servizi d’istituto: tutti i veicoli esclusi quella di cui
alla precedente lett. a).
Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, troveranno
applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.
CAPO II
NORME COMUNI ALLE “MACCHINE DI RAPPRESENTANZA” ED AI “VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI
D’ISTITUTO”
Art. 4 – Patente di Guida
Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di
guida di cui all’art. 80 del Codice della Strada approvato con D.P.R. 15 Giugno
1959, n. 393 e successive modificazione ed aggiunte o di altro documento
equipollente validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente
documentazione abilitante alla guida degli stessi.
Art. 5 – Consegnatario e consegna dei veicoli
Su tutti i veicoli prima della consegna dovrà essere applicato in modo ben
visibile, lo stemma del Comune con la scritta “Comune di Comitini”
Tutti i veicoli, a prescindere dagli Uffici o servizi cui sono assegnati sono
assunti in carico dall’economo, il quale, sotto la sua personale responsabilità
darà corso alla consegna degli stessi al Responsabile dell’Ufficio o Servizio.
Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità
previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari.
L’avvenuta consegna dovrà essere annotata nel “Registro del Veicolo” di cui al
successivo art. 6.
Art. 6 – Libretti dei veicoli – Cartella del veicolo
Ogni veicolo dovrà essere dotato di apposito Registro che consenta, altresì, le
seguenti registrazioni:
a) numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo, estremi di
assicurazione;
b) materiale di dotazione e di scorta;
c) servizio cui il servizio è assegnato;
d) consegnatario del veicolo;
e) incaricati dell’uso occasionale del veicolo;
f) manutenzione ordinaria e straordinaria;
g) incidenti stradali.
Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura
del consegnatario vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi
come previsto dagli stessi libretti.
A cura dell’economo sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi
a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte
la registrazioni ivi previste.
Art. 7 – Limitazione all’uso dei veicoli - Divieti
Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero:
a) per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
b) per le operazioni di rifornimento;
c) per raggiungere l’officina in caso di riparazioni o per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
E’ fatto assoluto divieto ai conducenti:
a) di trasportare persone estranee all’Amministrazione che non sia elencate nel
foglio d’uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il
lavoro da eseguire;
b) di abbandonare, durante l’orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute
cautele;
c) di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.
Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno
raggiungere i locali di ricovero.
Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni
accorgimenti potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei
cantieri.
Art. 8 – Responsabilità
I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta
conservazione e tenuta dei mezzi, nonché del regolare stato del mezzo anche
sotto il profilo:
* della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della Legge
24/12/1969, n. 990, e successive modificazione ed integrazioni;
* del regolare pagamento della tassa di bollo;
* della piena efficienza del mezzo.
I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili di qualsiasi violazione
delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni
conseguenti che siano imputabili a lui per incuria o leggerezza.
Nel caso di furto dell’automezzo l’autista o conduttore o chi comunque
risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare
dettagliato rapporto al Responsabile del Servizio consegnatario, per effettuare
denuncia.
Art. 9 – Incidenti stradali
In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l’obbligo:
a) di fermarsi immediatamente anche se l’incidente è ritenuto di lieve entità e
dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
b) di darne comunicazione, anche telefonica, al Responsabile del Servizio
consegnatario;
c) di richiedere l’intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito
o in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
d) di astenersi dal discutere con alcuno circa la responsabilità e le cause
dell’incidente;
e) di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione;
f) di osservare tutte le norme relative all’infortunistica stradale;
g) di fornire al Responsabile del Servizio tutti i dati utili per gli
adempimenti di sua competenza;
E’ fatto obbligo, al Responsabile del Servizio, di dare corso a tutti gli
adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura, specialmente per
quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.
Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli
lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti
previsti dai contratti di assicurazione.
Sarà assicurata, sempre a cura del Responsabile del Servizio prima di disporre
le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata
documentazione fotografica delle parti danneggiate.
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE, LUBRIFICANTE, MANUTENZIONE
Art. 10 – Rifornimenti presso pubblici distributori
Per il rifornimento presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai
consegnatari o conduttori:
a) di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dall’economo;
b) di ritirare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento,
apposito buono compilato in ogni sua parte.
Art. 11 – Rifornimento di lubrificante
Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai
carburanti, dovrà anche essere presa nota nel “Libretto del veicolo”.
Art. 12 – Rifornimenti nei casi di missione
Prima di iniziare la missione è fatto obbligo al conduttore di accertarsi dello
stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l’intera missione.
Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all’autista:
a) di ritirare regolare buono;
b) ove fosse preteso il pagamento:
- dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura “Pagato”;
- dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;
- ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all’economo.
Art. 13 – Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria è di esclusiva competenza del Responsabile del
Servizio che di volta in volta incaricherà l’eventuale conduttore:
A) Per gli autoveicoli:
1) controllare l’olio nella coppa, l’acqua nel radiatore, il liquido per freni
nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
2) tenere costantemente pulito l’automezzo mediante lavaggio periodico o al
bisogno;
3) accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e
liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato
l’automezzo;
4) assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della
pressione dell’olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente
funzionanti;
5) assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se
necessitino di registrazione;
6) accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia
sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l’impianto di illuminazione sia
funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole efficienti;
7) serrare tutti i dadi e le viti dell’autoveicolo che per effetto del
traballamento durante la marcia risultassero allentati;
8) controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi,
fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest’ultima
corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Asportare inoltre i sassi o
corpi estranei incastrate tra le ruote gemelle e segnalare al superiore da cui
dipende, per i provvedimenti del caso, l’eventuale lesione o l’usura anormale
dei pneumatici o dei cingoli;
9) tenere costantemente a bordo l’estintore, qualora prescritto;
10) vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini,
specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino, fermacofano,
cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla
carrozzeria.
A) Per i motocicli:
1) controllare l’olio nella coppa e tenere pulito il motomezzo asportando la
polvere, il fango e gli eventuali residui di lubrificante;
2) accertare se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o
giunti, dalle tubazioni, dal carburatore e di lubrificante della coppa;
3) accertarsi che non vi siano rumori anormali nel funzionamento del motore e
che la carburazione e l’accensione avvengano regolarmente ai veri regimi;
4) vigilare che tutti i dadi siano serrati e gli accessori e le parti esterne
(faro, fanalino, specchio retrovisivo, targa, cassetta porta attrezzi,
copricatena) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati al
telaio;
5) verificare lo stato d’uso dei cavi di comando, il funzionamento dei freni e
della frizione e che la catena di trasmissione sia pulita, lubrificata e con
giusta tensione;
6) assicurarsi che i fili conduttori dell’equipaggiamento elettrico non siano
deteriorati per screpolature o abrasioni e che l’impianto di illuminazione sia
funzionante;
7) accertarsi dell’efficienza del contachilometri dello stato d’uso e della
lubrificazione del cavo flessibile;
8) esaminare che i cerchi, i raggi delle ruote e gli organi di sterzo non
abbiano subito deformazioni o rotture per eventuali urti;
9) controllare lo stato d’uso, il regolare montaggio e la pressione dei
pneumatici;
10) tenere a numero ed efficienti gli utensili della dotazione.
Art. 14 – Manutenzione Programmata
Alla manutenzione programmata si provvede a mezzo di meccanici di fiducia con
l’ausilio dei conduttori ed è disposta dall’economo ogni 10.000 Km percorsi.
Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli
ordini del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato
nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere
annotata nel “libretto del veicolo”.
E’ data facoltà, alla Giunta, di disporre, per ogni singolo veicolo, la
“manutenzione programmata”.
Art. 15 – Manutenzione Straordinaria
Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi
intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta
dall’economo.
Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel “Libretto del
veicolo”
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Art. 16 – Assicurazione speciale per le macchine di rappresentanza
Le macchine di rappresentanza dovranno essere coperte da assicurazione per
qualsiasi rischio e, in particolare:
a) dell’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall’assicurazione prevista dall’art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;
La norma che precede è estesa ai “veicoli adibiti a servizi d’istituto”.
Art. 17 – Persone che possono assumere la guida della
Macchina di Rappresentanza
La guida della Macchina di rappresentanza, oltre che dal consegnatario, può
essere assunta, sempre che siano in possesso della prescritta patente di guida:
a) dagli amministratori dell’Ente;
b) dai dipendenti, anche giornalieri, nonché dagli L.S.U. dell’Ente;
Art. 18 – Uso diretto della Macchina di Rappresentanza
Della Macchina di Rappresentanza, limitatamente però a spostamenti nell’ambito
territoriale di operatività, possono disporre direttamente:
- il Capo dell’Amministrazione ed i componenti degli organi collegiali;
- il Segretario;
- il Responsabile del Servizio consegnatario;
Sarà in ogni caso obbligo degli stessi, al rientro, di compilare il referto di
viaggio di cui al successivo art. 20.
Art. 19 – Richiesta di messa a disposizione della Macchina di Rappresentanza
Foglio d’Uscita
La Macchina di Rappresentanza è al servizio degli Amministratori e dei
Funzionari Comunali.
Per ottenerne la disponibilità ne dovrà essere fatta la prenotazione in tempo
utile all’Ufficio Segreteria.
L’Ufficio di Segreteria accertata la disponibilità del mezzo e fatti gli
ulteriori eventuali riscontri per il rispetto delle disposizioni ricevute
compila il Foglio d’Uscita.
Sia la “Domanda di prenotazione” di cui al precedente secondo comma che il
“Foglio d’Uscita”, di cui al precedente terzo comma da predisporre in unico
foglio, dovranno essere compilati in ogni loro parte.
Art. 20 – Foglio d’Uscita – Referto di Viaggio
Nessuna Macchina di Rappresentanza, fatta eccezione per i casi previsti dal
precedente art. 7, primo comma, potrà lasciare il locale di rimessa se non
provvista del Foglio d’Uscita di cui al precedente art. 19, da compilare in
duplice copia.
Alla fine del viaggio, a cura del conducente, dovrà essere restituito,
all’Ufficio di Segreteria il “Foglio d’Uscita”, completato e sottoscritto,
foglio che dovrà essere conservato a norma di legge.
Qualsiasi fatto straordinario dovesse verificarsi durante il viaggio dovrà
essere segnalato dal conduttore con il “referto di viaggio”.
Degli adempimenti che precedono, sono personalmente responsabili il conducente e
l’Ufficio di Segreteria per quanto riguarda la vigilanza a prescindere dalla
qualifica e grado delle persone che hanno fatto uso di mezzo.
Art. 21 – Obblighi degli autisti della Macchina di Rappresentanza
L’eventuale autista della Macchina di Rappresentanza ha l’obbligo:
a) presentarsi in servizio in perfetto orario con l’automezzo efficiente e
pulito, curare la pulizia dell’interno della macchina e tenere nei confronti dei
trasportati contegno irreprensibile;
b) non effettuare lo smontaggio di organi che richiedono riparazioni non di sua
competenza;
c) annotare ogni anormalità riscontrata sul “referto di viaggio” come previsto
dallo stampato ed, appena possibile, darne comunicazione al superiore da cui
dipende.
Art. 22 – Rimborso di spese agli autisti
L’economo comunale darà corso al rimborso, agli autisti, delle somme anticipate:
a) per pedaggi autostradali, spese di garage e soste;
b) per rifornimento di carburante;
c) per eventuali riparazioni al mezzo ed altre occorrenze.
Gli autisti, a richiesta, potranno ottenere, dall’economo, un’anticipazione, ai
sensi dell’art. 5, comma 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Sia per il rimborso di cui al precedente primo comma che per le anticipazioni di
cui al secondo comma dovranno essere osservate le procedure previste dal vigente
regolamento per il servizio di economato.
CAPO V
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D’ISTITUTO
Art. 23 –Persone che possono assumere la guida dei
“veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
La guida dei veicoli adibiti ai servizi d’istituto può essere assunta solo dal
personale dipendente, anche giornaliero o L.S.U., in possesso della prescritta
patente di guida ed assicurato presso l’I.N.A.I.L.
Art. 24 – Assicurazione dei “veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
I veicoli adibiti ai servizi d’istituto dovranno essere coperti, oltre che
dall’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazione ed aggiunte, dall’assicurazione cumulativa dei
trasportati e del conducente.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell’Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e
2 dell’art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i
corrispondenti danni dalla Legge per l’assicurazione obbligatoria.
Art. 25 – Limiti all’uso dei “veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
L’uso dei “veicoli adibiti ai servizi d’istituto” è soggetto ai seguenti limiti:
a) territoriali, nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di
competenza senza preventiva autorizzazione;
b) di itinerario;
c) regolamentari, nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli
istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti speciali.
Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del Responsabile del
Servizio.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26 – Osservanza dei regolamenti speciali
I veicoli assegnati al servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
dovranno, inoltre, osservare le norme dello speciale regolamento comunale di cui
all’art. 8, comma 2°, lett. b) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, se ed in
quanto vigenti.
Inoltre, sia gli autisti che i consegnatari dei veicoli sono tenuti ad osservare
qualsiasi altra norma o disposizione emanata in esecuzione di regolamenti
speciali.
Art. 27 – Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’espletamento del controllo da
parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua
ripubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi,
munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di
esame da parte del CO.RE.CO, con la contemporanea pubblicazione, all’albo
pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta
affissione.
Art. 28 – Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione
in qualsiasi momento. |
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