L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado. L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. Successivamente viene costituita la commissione comunale che provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise ed entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni Comune, mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto.
Nei 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise. Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.