Descrizione
MISURE DI PROTEZIONE CIVILE -PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D’INTERFACCIA –INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE.
ANNO 2026
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Richiamata l’Ordinanza Sindacale N. 6 del 11 maggio 2026, pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, per la prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia–interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell’igiene ambientale in vista della stagione estiva che comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all’incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo. Pertanto si invita la cittadinanza a prendere visione dell’Ordinanza N. 55 del 16 giugno 2025, in particolare si: INVITA i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: · Numero Unico Emergenze tel. 112 · Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515 · Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115 · Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040 DISPONE Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:
ORDINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 1. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi; 2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine; 3. al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10; 4. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2026. |