L'importo è calcolato sommando l'importo a debito versato di tutti gli immobili inseriti. Se il pagamento viene effettuato dopo la data prevista di scadenza, all'importo viene sommata una penale calcolata sulla base dei giorni di ritardo accumulati.
Tabelle aliquote in vigore:
1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari al 6 per mille;
2) Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: esenzione;
3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1 per mille;
4) fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 10,60 per mille;
6) le aree fabbricabili: aliquota pari a 10,60 per mille;
7) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 10,60 per mille ;