Descrizione
| AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) Pubblicazione superfici percorse dal fuoco nel 2025 Legge 22 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” |
Premesso, che con Determina Dirigenziale n° 380 del 28/08/2026, pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, si è proceduto all'approvazione dell'elenco provvisorio del catasto incendi aggiornamento anno 2025 - art. 10 - comma 2 della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Si rende noto, che al fine di procedere all'approvazione definitiva dell'aggiornamento del catasto incendi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, presso l'Albo Pretorio online del Comune sono pubblicati, per 30 giorni consecutivi, gli elenchi e le planimetrie relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi anno 2025. Si informa, che i proprietari delle aree inserite in detti elenchi o chiunque interessato può presentare le proprie osservazioni scritte in forma cartacea presso l'ufficio protocollo o a mezzo PEC all'e-mail: info@pec.comune.comitini.ag.it entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione (termine di pubblicazione). Gli elaborati tecnici allegati alla determinazione di cui sopra, sono costituiti dalle seguenti tavole:
- Tabella n. 1 –Incendi nel territorio di Comitini nell’anno 2025;
- Tabella n. 2- particelle interessate dall’incendio del 02 agosto 2025;
- Tabella n. 3- particelle interessate dall’incendio del 24 agosto 2025;
- Tabella n. 4- particelle interessate dall’incendio del 31 agosto 2025;
- Tabella n. 5- particelle interessate dall’incendio del 08 settembre 2025;
- Tabella n. 6- particelle interessate dall’incendio del 08 ottobre 2025;
- Tabella n. 7- particelle con destinazione pascoliva incendiate nel 2025;
- CTR con le aree incendiate nella località Stazione bassa il 02 agosto 2025;
- CTR con le aree incendiate nella contrada Ruggiolia il 24 agosto 2025;
- CTR con le aree incendiate nella contrada Serra Palermo il 31 agosto 2025;
- CTR con le aree incendiate nella contrada Vallone Palumbo il 08 settembre 2025;
- CTR con le aree incendiate nella contrada Vallone Palumbo il 08 ottobre 2025.
Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati, a libera visione, presso l’Ufficio Tecnico nei locali comunali in piazza Bellacera, nei giorni di ricevimento al pubblico – da lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, rivolgendosi all’Arch. Rita Attardo;
Il presente avviso, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Comitini alla Sezione "news".
Legge n. 353 del 21/11/2000, art. 10 e s. m. e i.
Divieti, prescrizioni e sanzioni
1-Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)).
Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
- Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a ((euro 600)). Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
- Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.
- Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
- In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.