Permesso di costruire

  • Servizio attivo

Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante


A chi è rivolto

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire: il proprietario del suolo; il proprietario dell’immobile; il titolare del diritto di superficie; l’usufruttuario; il titolare di diritto reale.… e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio. Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Descrizione

Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c): nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42), cambi di destinazione d’uso anche quando non sono previste opere edilizie;

Viene richiesto al Comune ed è obbligatorio per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.
Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo. (Anche attraverso SUAP)
In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA, nel rispetto della legislazione, anche regionale.

Come fare

Presentare la richiesta del Permesso di costruire (artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. – art. 5, L.R. 10 agosto 2016, n.16 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n.160) presso Ufficio "Sportello unico per l’Edilizia" (SUE) trasmessa via PEC o tramite SUAP, nell’apposito stampato unificato adottato con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025 - FILE:

P.d.C. – presentazione dell’istanza per il rilascio del “Permesso di Costruire” ex art.10 D.P.R. n.380/01, recepito con modifiche dell’art.5 della legge regionale n.16/2016;

allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. Il servizio è attivato presentando l'apposito stampato unificato e tutta la documentazione prevista.
L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento che acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente) e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.
Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche al progetto originario o di integrare la pratica con documenti necessari.
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente e gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

Cosa serve

Per effettuare richiesta di Permesso di Costruire sono necessari i seguenti documenti:

  • Richiesta del Permesso di costruire nel formato unificato adottato con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025 - FILE: P.d.C. – presentazione dell’istanza per il rilascio del “Permesso di Costruire” ex art.10 D.P.R. n.380/01, recepito con modifiche dell’art.5 della legge regionale n.16/2016;
  • Copia del documento d'identità dei soggetti coinvolti nella richiesta di P.di C.;
  • Documentazione fotografica;
  • Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione e oneri di urbanizzaione;
  • Elaborati grafici;
  • Titolo di proprietà, lettere di incarico per ciascun professionista coinvolto nel rilascio del P.d.C. e relativa dichiarazione sulle spettanze ricevute;
  • Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
  • Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria;
  • Ricevuta del versamento degli oneri di urbanizzazione.

Cosa si ottiene

Permesso di Costruire per: nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42), cambi di destinazione d’uso anche quando non sono previste opere edilizie;

Tempi e scadenze

Il servizio è attivato presentando l'apposito stampato unificato e tutta la documentazione prevista. Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche al progetto originario o di integrare la pratica con documenti necessari. Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente e gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale).

30 giorni

Presentazione della domanda

La richiesta verrà evasa entro n° 30 Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Quanto costa

Il rilascio del provvedimento prevede il pagamento di n.2 marche da bollo da euro 16,00 una per la richiesta e una per il rilascio del P.di C.
Inoltre sono previsti diritti di segreteria e diritti di istruttoria (Deliberazione di G.M. n. 21 del 20 marzo 2019) e se dovuti oneri di urbanizzaioni con calcolo del costo di costruzione.

Ulteriori informazioni

Permesso di costruire
Normativa:LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016
Recepimento del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.

File adottato con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025:

Mod. PdC lr 16_2016

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Urbanistica, Edilizia e S.U.E

Telefono +390922600330

Email: tecnico@comune.comitini.ag.it

Email: comunecomitini.tecnico@virgilio.it

Email: sua@comune.comitini.ag.it

pec: info@pec.comune.comitini.ag.it

Unità Organizzativa responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/06/2025

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