Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA edilizia)

  • Servizio attivo

La SCIA, secondo l’intervento edilizio: può essere presentata per opere minori, di cui all’Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01).


A chi è rivolto

Soggetto che ha titolo per richiedere la “SCIA”. I soggetti legittimati a richiedere la SCIA sono: il proprietario del suolo; il proprietario dell’immobile; il titolare del diritto di superficie; l’usufruttuario; il titolare di diritto reale.… e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.

Descrizione

La SCIA, secondo l’intervento edilizio: può essere presentata per opere minori, di cui all’Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01). Gli interventi di cui alla SCIA (normale) NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.). In caso d’abuso: Violazione amministrativa; invece la SCIA (in alternativa al Permesso di costruire) per opere per cui si può presentare il Permesso di costruire, o opere proprie, - di cui all’Art. 23 DPR n. 380/01), include variazioni ai parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)

La SCIA è una pratica edilizia, che ai sensi dell'Art. 10 della L.R. n 16 del 2016, deve essere presentata per i seguenti interventi e opere edili:
1. Inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 della L.R. n 16 del 2016 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. 4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all’interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni: 1) il solaio sia preesistente; 2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 1, ed all’eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell’articolo 16; 3) la classificazione energetica dell’immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine; c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d); e) le opere per la realizzazione della parte dell’intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato. 5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 1.

Come fare

Presentare la SCIA (art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – art.10, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 agosto 2016, n.16) presso l'Ufficio "Sportello unico per l’Edilizia" (SUE) trasmessa via PEC all'indirizzo info@pec.comune.comitini.ag.it o tramite SUAP, negli appositi stampati unificati adottati con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025 - FILE:

S.C.I.A. – segnalazione certificata di inizio attività ex art.22 del D.P.R. n.380/01, recepito con modifiche dall’art.10 commi 1-5, della legge regionale n.16/2016;

S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire – Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ex art.23 del D.P.R. n.380/01, recepito dall’art.10, commi 6 e 7 della legge regionale n.16/2016;

allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista.
L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento che acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente) e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.
Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche al progetto originario o di integrare la pratica con documenti necessari.
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'efficacia della SCIA decorre dopo 30 gg. dalla presentazione della (SCIA), resta inteso che se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

Cosa serve

Per presentare segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA edilizia) occorre:

  • Presentare la SCIA nei formati unificati adottati con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025;
  • Copia del documento d'identità dei soggetti coinvolti nella presentazione della SCIA;
  • Documentazione fotografica;
  • Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione (ove necessario);
  • Elaborati grafici;
  • Titolo di proprietà, lettere di incarico per ciascun professionista coinvolto nella SCIA e relativa dichiarazione sulle spettanze ricevute;
  • Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
  • Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria;
  • Ricevuta del versamento degli oneri di urbanizzazione (se dovuti).

Cosa si ottiene

Licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato al Comune da un tecnico abilitato che assevera l'intervento edilizio e la conformità agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore dell'intervento stesso e può essere un'alternativa al P.di C.

Tempi e scadenze

Il servizio è attivato presentando l'apposito stampato unificato e tutta la documentazione prevista e l'inizio lavori può effettuarsi dopo 30 gg. dalla presentazione della SCIA. Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche al progetto originario o di integrare la pratica con documenti necessari. Il responsabile del procedimento può interrompere il termine, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Quanto costa

La SCIA prevede il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria, da corrispondere nel seguente modo attraverso: versamento su CCP 12335923 intestato a Tesoreria Comunale di Comitini o bonifico sul conto corrente di tesoreria dell’ENTE- dell’importo pari a € 52,00– causale: DIRITTI DI SEGRETERIA per SCIA;
versamento su CCP 12335923 intestato a Tesoreria Comunale di Comitini o bonifico sul conto corrente di tesoreria dell’ENTE - dell’importo pari a € 120,00 (per tutti gli interventi, esclusi quelli in alternativa al P.di C.), per gli interventi in alternativa al P.di C vedasi le tariffe di cui ai Permessi di Costruire stabiliti dalla G.M. n. 21 del 20 marzo 2019- causale: DIRITTI DI ISTRUTTORIA per SCIA;

Ulteriori informazioni

Normativa: Legge Regionale N. 16 del 10 agosto 2016, n.16; Artt. 22, 23 e altri DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016); art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art.10, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 agosto 2016, n.16

File adottati con Delibera di G.M. n 52 del 16 giugno 2025:

Mod. SCIA (art10, commi 1-5 lr 16_2016)

Mod. SCIA in alternativa PdC (art. 10 commi 6-7 lr 16_2016)

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Urbanistica, Edilizia e S.U.E

Telefono +390922600330

Email: tecnico@comune.comitini.ag.it

Email: comunecomitini.tecnico@virgilio.it

Email: sua@comune.comitini.ag.it

pec: info@pec.comune.comitini.ag.it

Unità Organizzativa responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/06/2025

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